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Il Testamento del Marchese Federico Fagnani

 

Nota di GerenzanoForum: da questo testamento traspare il carattere dell'uomo ed i cambiamenti epocali che si stavano avvicinando. Federico Fagnani era un uomo molto colto, religioso e cosciente della sua posizione sociale.  Era consapevole che con lui si estingueva la  famiglia nobile dei Fagnani. Il marchese era anche molto attaccato a Gerenzano ed alla sua gente, infatti volle essere sepolto nel nostro cimitero.

(Nella foto degli anni '20 si vede il portone del palazzo con ancora lo stemma nobiliare appeso)

 

Il testo:

 

Oggi, giorno 7 Feb°. del'anno di nostra salute milleottotrentotto qui in Milano

 

Io Federico, figlio del fu marchese Giacomo e della fu marchesa Costanza Fagnani, nata Brusati, legittimi consorti, comincio a scrivere questo mio testamento in nome della Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, di cui invoco l'assistenza, acciò che nula io scriva in questo testamento  che non torni a onore e gloria di Dio ed a vantaggio del mio prossimo Amen.

                                                            

) Lascio ad Angelo Citti, il quale quasi da quarant'anni mi serve con singolare fedeltà ed affetto, tre mila lire all'anno finchè campa, il mio spoglio (vestiario n.d.r.) secondo l'uso, ed una conveniente abbitazione in altra delle mie case sia di città che di campagna a sua elezione.

                                                          

 2°) Lascio ad Alessandro Genè mio cochiere due lire al giorno, ed una lira al giorno a sua moglie, finchè campano, e quindici soldi al giorno alla loro figlia finchè campa dopo la morte dei suoi genitori, e due stanze alla Felicita finchè campa, senza pagamento.

                                                           

) Lascio a Natale Prevani (?) mio servitore il salario finchè campa ed alla moglie di lui la metà delle provvisioni di suo marito in caso di vedovanza volendo ella poi tornare a Firenze gli saranno pagate seicento lire per una navetta e gli sarà pagato il salario in Firenze senza alcun incomodo, od alcun scapito per questa sua.

                                                          

) A Giuseppe Colombo che ora mi serve come fattore di villa a Gerenzano lascio seicento lire all'anno finchè campa, e la metà a Giuseppina sua moglie se rimarrà vedova senza obblighi.

                                                          

) Lascio a Maria Radaelli ed a Giuseppe Ar..iselli, sempre che siano ancora al mio servizio al tempo della mia morte la metà dei loro salari dopo sei anni di servizio, e dopo dodici anni l'intero salario.

                                                          

) Lascio all'Ing. Carlo Berra mio segretario tremille lire all'anno finchè campa i quali saranno pagati senza alcuna perdita od incomodo in qualunque luogo d'Italia ove gli piacesse d'andare a stabililirsi di più gli si dia il libretto della cassa di risparmio che già da più anni ha in deposito.

                                                          

) Lascio al Rag. Natale Contini seicenti lire all'anno finchè campa, e dopo dodici anni di servizio lascio invece l'intiera provisione di milleduecento lire.

                                                          

) Lascio poi a tutti quelli altri che fossero per essere stabilmente a miei servizi domestici al tempo della mia morte una gratificazione di due o sei mesi di salario a arbitrio del mio esecutore testamentario a ciascuno.

                                                          

) Lascio a Monsignor Bernardino Buracco ottocento lire all'anno finchè campa in attestato della mia stima, amicizia e gratitudine.

                                                          

10°) Lascio al Sacerd. Costantino Garavaglia trecento lire all'anno finchè dimorerà in Gerenzano oltre ad un conveniente alloggiamento nelle mie case dopo la morte del M. Rev.do Luigi Garavaglia Prevosto.

                                                           

11°) Lascio al Marc. Ercole Brusati seicento lire all'anno, finchè campa.

Tutte le suddette pensioni vitalizie dovranno essere pagate sempre anticipatamente di tre mesi in tre mesi in buone monete d'oro, o d'argento al corso della piazza nel giorno che s'effettuerà ciascun pagamento ed intieramente cioè senza alcuna diminuzione per .. tutto la lira di Milano è quella di cui nel presente testamento faccio in uso senza nominarla.

                                                           

12°) Lascio alla Sign. Catella vedova del defunto mio Rag. Vitaliano settecento lire all'anno finchè campa, metà del quale assegnamento sarà dato dopo la sua morte alle sue figlie sino al loro collocamento in matrimonio.

                                                             

13°) Lascio a Giovanni Fontana ed a Lorenzo Ronchi finchè campano la pensione di cui godono da qualche tempo.

                                                           

14°) Lascio a Clementina Roncari  Stelina, della quale sono stato tutore, cento lire all'anno per il Santo Natale, fin che campa.

                                                           

15°) Lascio al Sacerdote Pietro Zezi Parroco di Santa Maria Secreta in Milano cento zecchini per una  messa da requiem e gli chiedo scusa dell'asprezza con la quale una volta l'ho trattato per l'effetto di  imprudenti suggestioni.

                                                           

16°)  Lascio al Sacerdote Antonio Rimoldi coadiutore del Duomo e Pietro Campi Prefetto del Santuario della Madonna presso Saronno trecento lire per ciascuno per una volta tanto pregandoli di celebrare per me una messa di requiem ed inoltre al primo i miei quattro orologi d'oro.

                                                           

17°) Lascio lo stesso legato, cioè 300 lire al sacerdote Gio Citti con la stessa preghiera.

                                                           

18°) Lascio alla Signora Contessa Maria vedova Casati e Luigia Carcano nata Marchesa Olivazzi cento oncie d'argento per ciascuna in attestato della mia particolare stima e amicizia.

                                                           

19°) Lascio in contrassegno della mia stima ed amicizia al Signor Marchese Giac. Palavicini dello Stato  un mobile a sua scelta fra quelli del mio uso.

                                                           

20°) Lascio allo stesso titolo la mia più bella calamariera d'argento al Conte Pompeo Litta Biumi e la mia pendola di bronzo dorato con due figure in piedi alla Contessa di lui consorte.

                                                            

 21°) Lascio al Conte Giacomo Mellerio per mia memoria un orologio che raffigura una sveglia sopra cui è un telegrafo pregandolo che lo tenga nella sua stanza da letto.

                                                            

22°) Lascio a mia sorella Antonia come segno del mio affetto i diamanti dei quali non avrò altrimenti disposto ed a mio cognato e di lei marito una spilla fermata d'un diamante contornato pure di diamanti.

                                                            

23°) Lascio a Francesco Arese mio nipote, a Federico Cotta di .. ed alla di lui sorella miei pronipoti cinquecento oncie d'argento per ciascuno, ed al pronipote Federico, mio figlioccio lascio di più ogni  mia suppellettile d'argento della quale non avrò disposto, o non disporrò diversamente.

                                                            

24°) Lascio al  Gent. Parroco di Santa Maria alla Porta mille lire all'anno per dieci anni successivi immediatamente a quello della mia morte, coll'obbligo le elemosine già in corso per mio conto.

                                                             

25°) Lascio in dono all'Oratorio di S. Carlo in Porta Romana il denaro di cui mi è debitore.

                                                             

26°) Lascio ai Padri Fettebenefratelli di Milano i miei vini imbottigliati d'ogni specie per uso de malati, e dei convalescenti del loro ordine cui professo particolare stima e rispetto.

                                                              

27°) Lascio alla Chiesa di Gerenzano mille lire, a quella di Robeccheto settecento lire, a quella di Castellanza 500 lire, a quella di Borghetto Lodigiano altrettante, a quella di Malvaglio 300 e altrettanti a quella di Rescalda da spendersi in arredi sacri, e principalmente in biancheria, e non altrimenti.

                                                               

28°) Lascio alla Chiesa Parocchiale della Castellanza la detta casa colonica di mia proprietà posta in quel comune al n..... a ciò che sia ceduta a suo tempo alla Casa Brambilla affinchè sia effettuata a spese dei sign. Brambilla l'ingrandimento della piazza davanti la Chiesa  secondo il disegno già fatto dal Sign. Ing. .erichetti, e qualora l'ingrandimento  della suddetta piazza non venisse effettuato   entro sei anni dopo quello della mia morte  la casa sarà venduta all'asta a profitto delle figlie della carità di porta Vercellina.

                                                                

29°) Lascio alla Chiesa Prepositurale di Gerenzano distr. IV di Saronno già comune già  rammostrata di sopra la casa colonica di mia proprietà in Gerenzano al n... e già da molti anni affittata a quel Rev. Prevosto, in perpetuo usufrutto  sott'obbligo di pagare a chi di ragione un canone annuo di un fiorino, e di far dare la benedizione col SS. Sacramento tutti i venerdì dell'anno in perpetuo.

                                                                

30°) Lascio alla Parrocchiale di Robecchetto il dominio utile della Chiesa che sarà edificata a mie spese in quel comune e in fino tanto che la Chiesa Parrocchiale sarà conservata al culto cattolico, e il dominio utile della pezza di terra chiamata il Ronco posto nel prefato comune al n.... di mappa, per la quale pagherà al Direttorio un fiorino all'anno.Estinta poi la linea mascolina del mio erede, cui lascio il dominio diretto, ed il giuspatronato pieno ed intero di prefata terra e chiesa co suoi annessi, anche il suddetto giuspatronato e diretto dominio passerà agli Arcivescovi di Milano, ai quali lascio tutti i miei giuspatronati nonchè il diritto di conferire le doti da me istituite qui sotto.

                                                                

31°) Lascio tutti i miei libri di cui non avrò altrimenti disposto,ed i quali non sono le edizioni identiche tra quelli della Biblioteca Ambrosiana, alla preffata Biblioteca ed i scaffali che li contengono, insieme alle mie stampe in rame, monete, medaglie antiche e moderne d'ogni specie, carte geografiche e quadri (tranne quelli che sono in luogo sacro) ed in generale ogni oggetto, ossia prodotto delle arti del disegno, a ciò che vi siano diligentemente custoditi, in uso perpetuo degli abitatori di Milano.Lascio poi nominativamente alla prefata Biblioteca, ed allo stesso fine, tutte le edizioni ... I° nel secolo XV detti volgarmente quatro contisti II  dei Manuzi volgarmente ... III dal Bodoni, dal Didot, dal Baskerville, e dal ... IV quelle originali ad infuori del .. (illeggibile)  quelle cum notis, variorum originali, e finalmente tutti i libri considerati come varj dai Bibliografi più riportati, compresa anche una collezione di  .ominiani possedendone io due quasi parallele.

Lascio poi alla prefata Biblioteca quindici mille lire per le spese del decente collocamento delle suddette cose. Se poi la Biblioteca Ambrosiana non volesse, e non potesse accettare il legato, sottentrerà nei suoi diritti la Biblioteca di S. Marco di Venezia ed a questa sottentrerà in ogni evento la Biblioteca del Seminario di Padova  e finalmente la Biblioteca Laurenziana di Firenze.

                                                                

32°) Lascio alle figlie della Carità l'uso e l'usufrutto perpetuo delle case che io posseggo in Milano e sott'obbligo di aprire una nuova casa del loro ordine nella mia casa situata nella contrada di S. M. Fulcorina (?) in Milano al n. 2565 entro lo spazio di cinque anni, infra quello della mia morte al qual fine lascio pure alle preffate religiose anche l'usufrutto perpetuo delle case, e delle terre di mia proprietà che un tempo appartenevano ai Padri della Paregnana, e furono venduti dalla Nazione dopo la loro soppressione, dichiarando, siccome dichiaro esser  mia volontà , che passati i cinque anni prescritti di sopra, si debba considerare annichilato  il presente legato per ogni effetto ulteriore; data però al mio esecutore testamentario la facoltà di prolungare di tre anni il termine sopra prefisso, e qualora vi sia un ben fondato motivo di farlo passati poi gli otto anni infruttuosamente, entrerà in luogo, ragione, e stato delle figlie della Carità quella società di religiose dedite all'educazione ed istruzione delle fanciulle, che parrà debitamente d'essere in grado di adempiere debitamente le pie intenzioni del presente lascito.

                                                                

33°) Lascio a S.E. il Cardinal Giacomo Luigi Brignoli venti mille scudi denari (20000) pregando che gli piaccia farne quell'uso che gli sarà da me altrove indicato. Laddove poi trascorso l'intero anno successivo a quello in cui accadrà la mia morte, S. Eminenza fosse ancora nell'ignoranza dei miei desideri, in tal caso bramo che l'Eminenza S. faccia del denaro a lui legato quell'uso che giudicherà il migliore a vantaggio della nostra Santa Religione Cattolica, Apostolica Romana della quale è zelantissimo.

                                                                 

34°) Lascio al Padre Angelo Bigoni Provinciale dei Padri minori conventuali del Regno Lombardo Veneto, et Istria et Dalmazia dieci mille lire per soccorrere il convento di Bergamo, e quello di Venezia, e se altri ve n'ha più de suddetti bisognoso di soccorso a di lui giudizio ed arbitrio assoluto, raccomandandomi alle orazioni di lui, e dei suoi Religiosi.

                                                                  

35°) Assolvo i miei contadini dal pagamento della metà del fitto nell'anno della mia morte, ovvero nell'anno immediatamente successivo a quello ( se mai avessero già pagato il fitto nell'anno in cui accadrà la mia morte) ritenuto in essi l'obbligo di pagare l'altra metà puntualmente.

                                                                  

36°) Lascio trenta fasci di legna forte all'anno in perpetuo al Cappellano del Santuario della B.M.V. dei Miracoli presso Saronno più avanzato in età, col peso di recitare ogni anno sei messe da morte all'altare della Madonna in suffragio dell'anima mia; e lo stesso lascio al Sacerdote Pietro Campi attuale Prefetto di quel Santuario collo stesso peso.

                                                                    

37°) Voglio, ed ordino che siano date ogni anno in perpetuo sei doti, ciascuna d'una sovrana d'oro da lire austriache quaranta, ad altrettante fanciulle di buoni costumi, e perite nella dottrina cristiana, i cui genitori siano esclusivamente lavoratori di terra, non posseggano nè case, nè terre, nè livelli, nè anzi altra rendita fissa in proprio, cioè di famiglia, che non esercitano alcuna arte, nè alcun traffico, sottoposto, o non sottoposto a tassa  e che inoltre siano nate, e domicigliate almeno da venti anni nei comuni di Gerenzano, Robecchetto con Malvaglio, e Castellanza con Castagnate, e delle quali doti tre si daranno in Gerenzano, due in Robecchetto con Malvaglio, ed una a Castellanza con Castegnate. Le doti saranno conferite: I alle orfane di genitori ; 2 alle orfane di padre; 3 alle orfane di madre; 4 a quelle fanciulle che avranno un notabile difetto del corpo, purchè sia tale da non nuocere nè alla sanità, nè al vigore del corpo, dovranno inoltre sposare i giovani, che abbiano compiuto il ventesimo secondo dell'età loro, ovvero che siano esenti dalla coscrizione militare. Ordino di più che quelle fanciulle di Gerenzano alle quali, in forza della presente disposizione, saranno conferite le doti suddette, abbiano diritto ad un aumento di dote di un mezzo sovrano d'oro se si mariteranno con persone dimoranti almeno da dodici anni nel comune stesso.

In parità poi di circostanze saranno anteposte le contadine dei miei successori nelle  mie proprietà di Gerenzano. Saranno poi escluse da ogni partecipazione al presente legato le fanciulle che avranno lavorato nelle manifatture di cotone, e di qualunque altra specie, eccettuate le sole filande della seta, e filatoji.

                                                                    

38°) Lascio ad ogni contadino di Gerenzano, senza alcuna distinzione, e che sarà privo della vista, o di un braccio, o di una gamba, ovvero dell'uso di uno di tali membri, in ogni tempo a venire, dodici staja di grano turco, sei di segale, e sei di miglio all'anno, purchè siano domicigliati in Gerenzano almeno da venti anni in detto comune, e che l'infermità, od imperfezione, sia sopravvenuta dopo che saranno domicigliati nel prefato comune; che non sia l'effetto di causa viziosa, che sappia bene la dottrina cristiana, e che il loro contegno sia sempre stato da buon cristiano. Saranno sei, al più, le persone che godranno contemporaneamente di questi legati.

                                                                     

39°) Lascio a tutte le contadine di Gerenzano che hanno compito, o compiranno in ogni tempo avvenire il settantesimo anno dell'età loro dodici staja di grano turco, sei di segale, sei di miglio all'anno per il rimanente della loro vita sotto le seguenti condizioni: che siano domicigliate in Gerenzano da venticinque anni almeno; che siano sempre state meramente lavoratrici di terra in senso stretto; che non abbiano rendita di fonte alcuna; che siano sempre state di buoni costumi; e che sappiano bene la dottrina. Il numero di quelle che potranno godere contemporaneamente di questo legato non sarà mai più di nove, dico nove per volta.

                                                                    

40°) Lascio un simil legato, e sotto le stesse condizioni a sei figlie dopo il quarantesimo anno dell'età loro, finchè non si mariteranno e se in Gerenzano non si trovasse il predetto numero di donne ancora nubili della predetta età sia al tempo della mia morte, sia in ogni altro frutto di tempo, sottentreranno nei loro diritti altre donne vedove, ed anco donne maritate le quali per effetto di gravi malattie croniche, da due medici fermativamente dichiarate incurabili, siano incapaci di qualunque lavoro faticoso, purchè di buoni costumi, ed addotrinate nella religione cattolica.

                                                                    

41°) Lascio in perpetuo alle donne abitanti stabilmente in Gerenzano una mezza libbra di pane di frumento, ed altrettanta carne di manzo al giorno durante i trenta giorni immediatamente successivi al giorno del parto, ossia durante i primi trenta giorni del loro puerperio, sotto l'espressa condizione, che per tutto il suddetto tempo non vadano a lavorare alla campagna, e che allattino se possano farlo la loro prole, ed ordinando siccome ordino espressamente, che sia dato il pane e la carne in ispecie, e non mai in danaro od altrimenti; perciocchè altrimenti non sarebbe conseguito il fine del presente legato.

                                                                    

42°) Lascio agli abitanti di Gerenzano l'uso del laghetto per abbeverare le bestie e lavare, ed altri usi domestici, riservato in ogni altra cosa al mio erede il diritto di proprietà che gli appartiene, e specialmente quello di servirsene per l'irrigazione.

                                                                    

43°) Ordino parimenti che sia continuato l'uso di bagni nel modo in cui si pratica già da qualche anno.

                                                                    

44°) Lascio a ciascuno dei due Cappellani pro tempore di S. Carlo e di S. Giacomo a Gerenzano, l'ultimo dei quali è obbligato a celebrare la Messa festiva nella cappella di S. Gerolamo alla Fagnana, lascio legato di sei brente di vino prodotto dal paese, quattro secchi di frumento, due sacchi di legumi, un sacco di ravizzone, due pesi di legna  ..., trenta fasci di legna forte, cento fascine forti, duecento fascinotti di viti, ed un fiorino d'argento effettivo di elemosina per ogni messa festiva, ciò nei giorni di precetto. Proibisco poi assolutamente di sostituire alle derrate il loro prezzo, volendo assolutamente, e siccome voglio, che siano consegnate in natura, e che non siano in nessun tempo, come dicesi, convenzionate. Il qual legato è sottoposto alle seguenti condizioni, le quali tutte dovranno essere adempite per godere del medesimo, cioè: che i prefati cappellani dimorino realmente in Gerenzano nelle case a loro destinate, e che in Gerenzano celebrino la S. Messa tranne la festiva che deve essere celebrata alla Fagnana dal Cappellano di S. Giacomo, che confessino, amministrino gli altri sacramenti,, visitino gli infermi, assistano i moribondi, spieghino il vangelo, facciano la dottrina, ed assistano e cooperino alle funzioni di Chiesa qualunque volta ne saranno richiesti da quel Parroco preposto.In caso poi di malattia di necessaria assenza temporale e breve da Gerenzano saranno obbligati di far recitare a loro carico le messe festive e in luogo da altri sacerdoti. Proibisco assolutamente di conferire le suddette cappellanie migliorate dal presente legato, ad altri che a sacerdoti, od al più diaconi prossimi al presbiterato, i quali abbiano fatto l'ntero corso teologico nei seminarj di Milano, di Bergamo, e di Como, non come esterni ma come convittori, e che siano confessori; ordino inoltre che il presente legato sia conferito alle figlie della Carità della casa di S. Matteo alla Panchetta in porta Vercellina per tutto quel tempo con il quale o per effetto di mancanza di cappellano o vogliano dirsi sedi vacanti, ovvero per negligenza del cappellano non fossero non fossero adempiuti gli obblighi che io ho imposti, e che sono il corrispettivo del presente legato.

                                                                 

45°) Lascio il medesimo legato alli sacerdoti che in ogni tempo avvenire dimoreranno in Robecchetto per adempiere il legato di Messe Fagnani, e Barbavara, con questa differenza che non sarà obbligato a far ciò che dal Parroco gli sarà richiesto, atteso che una tale dipendenza sarebbe inconcigliabile con quanto venne ordinato dalle prefate institutrici della predetta opera pia, ma dovranno non pertanto essere in grado di farlo, cioè di confessare, far dottrina, predicare, siccome io desidero vivamente che facciano, e caldamente gli esorto a fare; e spero che faranno per molti titoli. Essi poi saranno i rettori della mia chiesa di Robecchetto, della quale avranno in consegna le suppellettili tutte, e della quale avranno la più gran cura, siccome si deve fare della casa del Signore.

                                                                    

46°) Le disposizioni pie contenute negli articoli 38.39.40. del presente testamento a favore degli abitanti di Gerenzano sono estese, e saranno applicate, anche a quegli di Robecchetto con Malvaglio, e di Castellanza con Castegnate, con questa sola differenza che per ogni tre persone beneficiabili a Gerenzano ve ne saranno solamente due a Robecchetto con Malvaglio, ed una alla Castellanza con Castegnate.

                                                                   

47°) Lascio alla fondazione Leopoldina di Vienna d'Austria per le Missioni, due milla lire all'anno per i primi dieci anni infra quello della mia morte, lite mille cinquecento ognuno dei dieci anni immediatamente successivi al primo decennio, e lire mille all'anno per il terzo, ed il quarto decennio dopo la mia morte, e lire cinquecento all'anno per il quinto, ed ultimo decennio che compirà il mezzo secolo dopo la mia morte.

                                                                  

48°) Lascio ai Il. Conti Cavarjs (?) benemeriti fondatori di un luogo pio in Venezia mille lire all'anno per ognuno dei venti anni immediatamente successivi a quelli della mia morte, ovvero corrispondenti capitali valutato con la regola dei vitalizj a loro piacimento; il qual capitale in tal caso sarà pagato in due eguali rate entro il primo, e secondo anno immediatamente successivo alla mia morte.

                                                                 

49°) Lascio a Giuseppe Raimondi mio fattore della Castellanza il denaro di cui mi è rimasto debitore nei conti del S. Martino 1836.

                                                                 

50°) Tutti i miei libri che non saranno compresi nel legato da me ordinato nell'articolo 31. del presente testamento a favore della Biblioteca Ambrosiana di Milano, e dei quali non disporrò altrimenti saranno dati in uso ai frati mendicanti dei conventi che si apriranno successivamente negli Stati Italiani della Casa d'Austria, Dalmazia e Tirolo a seconda dei loro bisogni a ricognizione dei rispettivi Padri Provinciali; fermo stante che non si daranno più di due mille volumi per convento. A tale che accadendo la sospensione dei conventi, o la dispersione dei frati, i libri torneranno là donde partiranno a disposizione del venerando collegio di Propaganda Fide di Roma là dove siano inutili pel primitivo oggetto.

I prefati libri, e carte geografiche, saranno trasportati a Gerenzano dopo la mia morte cola custodia fino alla loro intiera distribuzione.

                                                                 

51°) Voglio, ed ordino, che sia edificata a Robecchetto, distretto di Cuggiono, Prov. di Milano, una Chiesa intitolata alla Madonna delle Grazie secondo il disegno da me approvato, e sottoscritto, del quale sarà inventore il S. Architetto Aluisetti che ho scelto a tal uopo, e fisso centocinquanta mille lire di Milano per le spese della Fabbrica, e per la compera di tutto ciò che si richiede alla celebrazione dei divini ufficj, e sacre funzioni, compreso un organo proporzionato alla Chiesa, il tutto a giudizio del mio esecutore testamentario, al quale particolarmente è commessa l'effettuazione di questa mia disposizione fino al suo termine. Se la Chiesa, al tempo della mia morte fosse già compiuta, e fornita di tutto, la presente disposizione   sarà di sua natura nulla, e di nessun effetto, senza che sia mestieri (?) di altra revoca o annullazione; e se la Chiesa fosse principata si dedurrà dalle centocinqua mille lire il denaro già speso, il tutto a giudizio dei miei esecutori testamentarj, ai quali particolarmente è commessa l'effettuazione di questa mia disposizione fino al suo terminare. Se per accidente qualunque il disegno da me fatto non si trovasse alla mia morte, e che la Chiesa non fosse principiata, che Dio non voglia, i miei esecutori testamentarj penseranno anche al disegno; procurando di non discostarsi dalle mie idee a questo particolare, che son note a più d'uno.

                                                                

52°) In tutta quella parte poi della mia eredità, ossia del mio patrimonio, del quale non ho già disposto, o non avrò altrimenti disposto al tempo della mia morte, sia in questo stesso testamento sia nei successivi codicilli ... od altre tali aggionte  che fossi per fare alle presenti disposizioni di ultima volontà, instituisco mio erede, o miei eredi, quella persona, o quelle persone, la quale, o le quali per disposizione delle vigenti leggi mi sarebbero succedute se cioè non le avessi espressamente instituite eredi, la quale instituzione però è fatta sotto la condizione assoluta, e, come dicesi, sine qua non, che il detto mio, o i detti miei eredi, approvino ed accettino in tutte, ed in ciascuna delle sue parti, e senza la più piccola eccezione o restrizione  il presente mio testamento. E senza prettendere cosa alcuna oltre a ciò di che, per effetto di questo mio testamento, ho disposto a loro beneficio, sostituendo ad esso, o ad essi, siccome sostituisco in caso di non adempimento della detta condizione come miei Eredi quanto al diminio utile il luogo pio della Stella di Milano, il luogo Pio Trivulzio, pure di Milano, e le figlie della Carità di S. Matteo alla Panchetta di Mlano, in parti eguali, e col diritto reciproco di successione, e quanto al dominio diretto S.M. il Re di Sardegna, cui come direttorio apparterrà il diritto di disporre in perpetuo di didici posti in ciascuna delle predette tre pie comunità.

                                                                

53°) Nomino poi Esecutori testamentarj il Signor Conte Giacomo Mellerio, Commendatore dell'Ordine di Leopoldo, ed il Signor Conte Antonio Greppi, Cav.e e Commend. dell'Ordine di S. Giuseppe di Toscana, conferendo ai medesimi, siccome ad essi effettivamente conferisco, tutte le facoltà che si sono giammai conferite, e che si possano conferire ad esecutori testamentarj, e precisdamente la facoltà di risolvere con giudizio assoluto, inappellabile, e definitivo ogni e qualunque dubbio che per sorte nascesse sull'intelligenza, e sul modo di esecuzione del presente testamento, e dei codicilli che lo seguiranno, dichiarando a questo proposito, siccome dichiaro formalmente essere mia espressa volontà  che qualunque dubbio fosse per nascere intorno alle disposizioni sia di pubblica, sia di privata beneficenza, ed utilità, contenute nel presente testamento  e suoi codicilli, sia sempre risoluto  nel senso il più favorevole sia alla persona beneficata, sia alle opere pie, o di pubblica utilità da me fondate. Ordino inoltre che essi e egli ( gli esecutori testamentarj) prendano possesso della mia eredità, rompano i sigilli, aprano le casse, ritirino ed esaminino le mie carte di ogni specie, ed operino in tutto ciò,e per tutto ciò,  come se egli o gli stessi fossero il mio o i miei eredi; al quale, od ai quali consegneranno quanto quanto sarà dovuto entro l'anno immediatamente successivo a quello nel quale accadrà la mia morte senza che siano obbligati e rendere conto di cosa alcuna. I prefati esecutori testamentarj  amministreranno tutta quella parte della mia sostanza che non è dovuta all'erede od agli eredi miei per tutto quel tempo che si richiederà all'intera funzione  di tutto ciò che è stato disposto, ed ordinato da me nel presente testamento o lo farò nel codicilli, senza dar conto a chi che sia della loro gestione. Se gli esecutori testamentari, o l'esecutore testamentario  o non potesse o non volesse assumersi un tal incarico, io sostituisco ad esso, od ad essi: I. Il S.r Conte Gio Batt. Monticelli Strada, Ciambellano Imperiale, II. Il S.r M.e Uberto Crivelli, III Il S.r M.e Giuseppe Palavicini della Stato Ciambellano Imperiale e Comm. della Corona di Ferro, IV Il  S.r Conte Carlo Ottavio Castiglioni, V. Il S.r Conte Giorgio Giulini della Porta, VI. Il S.r Conte Pompeo Litta Biumi.

                                                                 

54°) Proibisco qualunque specie di pompa funeraria in Chiesa sia fora di Chiesa sia in Milano come in qualunque altro luogo. Nella solita cartella che si pone sulla porta della Chiesa il dì delle esequie sarà scritto soltanto il mio nome e cognome con la parola Requiem. Che se al mio erede in occasione della mia morte paresse di dare un segno dei suoi sentimenti religiosi, lo prego di non farlo in altro modo .... mia con la distribuzione  di elemosine e col provvedere  ad infermi incurabili ed ai poveri vergognosi   indicati dai Parroci  della mia e della sua parrocchia di città. Ordino che le mie spoglie mortali  siano sepolte nel cimitero di Gerenzano, .. che ciò non incontri grave ostacolo, nel quale sarà messa la sola lapide sulla quale si leggerà: Federici Fagnani mortales .. (illeggibile). Orate pro eo. Il mio desiderio sarebbe che il mio corpo fosse sepolto nella cappelletta del camposanto, ma se ciò non potrà farsi si ponga più vicino che sarà possibile alla suddetta cappelletta.

                                                                 

55°) Ordino che entro lo spazio di un anno  siano recitate in suffragio dell'anima mia quattro mille messe dai Religiosi mendicanti del Regno Lombardo Veneto, e del Tirolo, l'elemosina delle quali sarà di un fiorino d'argento, rimettendone all'arbitrio degli esecutori testamentarj il riparto da farsi possibilmente a norma tuttavia dei bisogni dei conventi.

                                                                   

56°) Dichiaro di nuovo che la lira di Milano è quella in cui saranno pagati i lasciti ordinati nelle presenti disposizioni di ultima volontà, ad esenzione della lira italiana  ed austriaca, là dove non siano queste epressamente nominate.

                                                                   

57°) Ordino che le persone contemplate negli articoli 2.3.5.7. di q.sto testamento continuino nell'esercizio dei loro rispettivi uffici per i tre anni immediatamente successivi a quello in cui accadrà la mia morte senza pretendere cosa alcuna pei loro servizj oltre a quello che ho lasciato ad essi dando però facoltà ai miei esecutori testamentarj di abbreviare a chi, e quanto essi crederanno conveniente, il tempo del predetto servizio, come pure di dare gratificazione ai medesimi a norma delle circostanze.

                                                             

58 marcato 56) Lascio poi i denari metallici .. che si troveranno dopo la mia morte sia nelle mie casse di Milano, come in quelle di campagna a il S.r Conte Giacomo Mellerio pregandolo siccome lo prego (adempiente co medesimi denari le disposizioni contenute negli articoli 15.16.17.18.27.33.34.48.51. del presente testamento)  che se avanzerà denaro di erogarlo in opere pie ricordando nella scielta delle medesime le mie particolari brame, e le mie particolari propensioni a lui ben note, e vietandogli, come espressamente gli vieto, di far noto a chi che sia quanto Egli si compiacerà di operare in esecuzione della presente mia disposizione, in mancanza poi o per morte (che Dio non voglia) o per qualunque altro motivo, il S.r Conte Giacomo Mellerio non potesse accettare il presente legato, chiamo legatario invece di lui il S. Conte Ant. Greppi , altro dei miei esecutori testamentarj, ed in mancanza anco di questi ciascuno degli altri nominati nell'articolo cinquanta due secondo l'ordine nel quale sono scritti sempre colla prefatta preghiera.                                                                                  

                                           

59 marcato 57) La parte dell'articolo 51 del presente testamento che principia colle parole di: la Chiesa e che finisce colle parole = il denaro già speso = la qual parte indicata eziandio da una parentesi, essendo divenuta insignificante tese le disposizioni dell'art. 56  deve considerarsi come cancellata, e priva di ogni valore, ed incapace di qualunque effetto.

                                            

60 marcato 58) Per ultimo supplico riverentemente la Maestà dell'Imperatore, così  del Regno Lombardo Veneto che si degni, ad onore e gloria di Dio, e della B.V. Maria con speciale devozione onorata dal'Augustissima e Piissima Casa d'Austria, nonchè a pubblica e privata utlità, che si degni in via di grazia di togliere quegli ostacoli che per .. le veglianti leggi opponessero alla piena, e pronta effettuazione di ogni disposizione contenuta nel prefato testamento, e nei suoi codicilli, siccome io spero della ... religione e clemenza della M. Sua alla quale prego di vero cuore ogni bene spirituale, e temporale.

                                              

61 marcato 59) Dichiaro perchè ogni mio testamento, o disposizione qualunque di volontà anteriore al presente testamento , è da me revocata ed annullata, e dichiarata di nessun valore essendo mia ferma volontà che questo testamento, vera espressione della mia ultima volontà  sia solo, ed in ogni sua parte eseguito. Se per altro si troverà, dopo la mia morte, una carta cerulea ora sigillata col mio stemma, contenente disposizioni di ultima volontà con la data di Firenze, questa dovrà avere valore , e sortire il suo effetto in tutto ciò che non farà (o sarà) contrasto alle disposizioni del presente testamento e di successivi codicilli, cosicchè, tra due diverse disposizioni intorno sia alla stessa persona, sia allo stesso oggetto, quella si eseguirà che ho ordinata nel presente atto.

Milano, dì 24 marzo dell'anno di nostra salute mille ottocentotrentotto, f.tt. Federico Fagnani   ho sottoscritto il presente testamento, tutto quanto scritto di mia mano.

                                                              

60°) Assolvo da ogni rendita di conti il Sr Rag. Natale Contini, quanto i miei Fattori di Gerenzano, di Robecchetto, e di Castellanza per ciò che riguarda il S.r Rag. Contini, approvo siccome approvo gli ultimi conti da lui resi fatti il 28 Feb° del corrente anno, nei soliti prospetti mensili delle entrate ed uscite, e per ciò che riguarda i fattori suddetti approvando gli ultimi conti resi sino al dì di S. Martino dell'anno 1836.

Desidero che le mie spoglie mortali rimangano sopra terra tutto quello spazio di tempo che si potrà anche in via di grazia, salvo il caso della generale putrefazione, non per superchio amore della vita, ma per orrore del seppellimento prima della morte.

                                                              

61°) Sostituisco all'articolo 25. che annullo, la seguente disposizione. Lascio all'Oratorio di S. Carlo in Porta Romana in q.sta città di Milano l'uso del denaro che mi deve, finchè non avrà ricevuto sia per legato, o dono, sia in qualunque altro modo una quantità di denaro almeno eguale a quella che mi deve, e questo accade in una sola volta, ovvero in più volte, ovvero finchè non avrà cessato di essere quello che è al presente per rispetto al suo fine morale, e religioso nell'uno e nell'altro dei quali il denaro sarà pagato alle figlie della Carità di S.t Matteo in Porta Vercellina alle quali lo lascio.

Fiat voluntas Tua, sicut  in caelo, et in terra.

In Te Domine speravi, non confundar in aeternum.

Incarico il mio secretario di mettere al fatto delle cose mie il S. Conte Mellerio, mio primo esecutore testamentario   informandolo di quelle cose che ad altri, fuorchè a lui, sono note.

Lascio cento francescono all'anno vita sua durante al mio amico, S.r Franc.o Carletti abitante in Firenze e nativo toscano.

Sott. Federico Fagnani

Pubblicato questo giorno 8. 8bre 1840 avanti questo Tribunale Civile, presenti il S.r Conte Mellerio e il Notaio dr. Sormani.

 

L.S.

Codicillo al mio ultimo testamento che infine ha la data del 24 marzo del corrente anno di nostra salute milleottocento trentotto, che ho incominciato a scrivere oggi marzo del corrente anno 1838.

                                              

) Lascio ai Padri della Compagnia di Gesù in perpetuo il dominio utile delle mie case, terre, livelli ed ogni altra cosa stabile da me posseduta nei comuni di Gerenzano, di Turate, di Rescalda, di Uboldo, di Saronno, e di Rescaldina, e della quale non ho già disposto, o non avrò disposto diversamente al tempo della mia morte, del quale dominio utile voglio che i preffati Padri della Compagnia di Gesù godano pienamente e sicuramente finchè sussistano nel modo in cui sempre furono, ed in cui sono; a tale che il presente lascito rimane estinto ipso jure, et facto tosto che i preffati Padri della Compagnia di Gesù cesseranno per qualunque causa, ed in qualunque modo ciò accada, di essere un ordine religioso, di seguire la regola del loro santo fondatore in ogni sua parte essenziale come la seguono al presente, oppure la dove non adempissero i doveri  ad essi Padri imposti in forza del presente legato i quali doveri sono i seguenti.

I. Di adempire ciò che io ho ordinato alli articoli 1.2.10.27.36.37.38.39.40.41.42.43.44. del mio ultimo testamento ed anche al n. 45.46.

2. Di aprire un Coleggio con convitto di educazione per i possidenti nobili e un altro simile per i possidenti non nobili nelle provincie austriache d'Italia cioè nel Regno Lombardo Veneto fuori però della Città di Milano, di Verona, di Mantova, di Brescia entro uno spazio di tempo non maggiore di dieci anni infra quello in cui avverrà la mia morte.

Che se i R.P. della Compagnia di Gesù per legittimi impedimenti non potessero, entro i dieci anni che succederanno immediatamente a quello in cui avverrà la mia morte aprire i due Coleggi con convitto d'educazione nel modo in cui fu da me ordinato, saranno obbligati di mandare ad effetto la fondazione prescritta in qualche altra parte d'Italia  non escluse le isole che ne dipendono. E se anco una tale disposizione supplementaria potesse non aver effetto per legittimi ostacoli, ordino, e voglio in q.sto caso, che stabiliscano delle case professe coleggi del loro ordine nel Regno Lombardo Veneto, sempre eslcuse le città di Milano, di Mantova, di Brescia, e di Verona. Finalmente se ciò pure non venisse concesso ai Padri della Compagnia, in questo estremo caso ordino, e voglio che il prefato utile dominio dopo i quindici anni immediatamente successivi a quello della mia morte si congiunga col dominio diretto delle prefate proprietà nella persona del Direttorio.

In ogni caso però I Padri della Compagnia di Gesù godranno i frutti, e l'entrata dei suddetti miei beni d'ogni maniera, finchè non sarà trascorso il decennio anno, anzi il quindicennio, di cui sopra, sempre perà coll'obbligo preciso di  sopportare  pel suddetto tempo i carichi, che ad essi Padri della Compagnia di Gesù ho imposto, o che sarò per imporre successivamente ai medesimi.

3. I Padri, più volte nominati dovranno condurre e mantenere in buono stato la Cappella ossia l'Oratorio di S.to Giacomo presso Gerenzano, quella di S. Girolamo alla Fagnana, e quella di S. Carlo nella Chiesa Prevostale di Gerenzano, benchè io abbia disposto del giuspatronato di quelle cappellanie ed a favore di altri.

4. I Padri Gesuiti si dovranno astenere dall'affittare  in tutto o in parte la possessione di Gerenzano ad altri che ai medesimi lavoratori della terra, ossia ai contadini, esclusi sempre i così detti affitti a denaro fatti a favore dicesi degli fittajoli generali, e dovranno di più  (astenersi dal) discostarsi, ammesso che sarà possibile, dal sistema d'amministrazione da me particato, quanto meno alla sostanza.

5.   Desidero poi ardentemente che i Padri Gesuiti (se ciò non ripugna alla loro regola), facciano sì che la mia villa di Gerenzano divenga un ospizio, o residenza per i vecchi, gli infermi, ed i convalescenti del loro ordine.

6. Il denaro che sopravanzerà al bisogno dei due coleggi  con convitto de quali ho ordinato l'instituzione sarà addopperato nell'instituire uno, o più case proffesse del loro ordine, da loro detti coleggi nel Regno Lombardo Veneto, nell'Istria,  o nella Dalmazia, escluse sempre le città nominate di sopra od anche nel Tirolo Italiano.

7. Lascio poi il dominio diretto di tutti i prefati beni alla Maestà del Re di Sardegna, alla quale porgo rispettosissima istanza acciò che non solo si degni accettare il predetto dominio diretto, ma eziandio le piaccia (nel caso che al dominio diretto si unisca anco il dominio utile dei suddetti beni, sia per non accettazione, sia per rinunzia, sia per estinzione generale o particolare dell'attuale ordine dei Gesuiti,  sia per qualunque altro accidente in forza del quale i Padri Gesuiti cessassero di godere dell'utile dominio più volte indicato) che piaccia in tal caso alla Maestà sua di conservare i detti beni e di farne l'uso analogo religioso, al più a quelli cui in origine sono stati da me destinati.

L'amministrazione di q.sta parte della mia sostanza rimarrà nelle mani del mio esecutore testamentario tutto il tempo che sarà necessario per l'intera effettuazione delle cose da me ordinate, ed avrà particolare cura che senza veruno induggio, con ogni puntualità, siano effettuate le beneficenze delle quali si fa cenno anche nel presente codicillo sotto i loro numeri rispettivi  e con linee indicate.

Milano, 11 aprile 1838.

                                                   

II) Semai il mio esecutore testamentario scoprisse qualche mio debito, qualunque fosse per esserne la natura, lo pagherà col denaro della mia cassa, e se credesse  che avessi scarsamente remunerato le persone verso le quali ho delle obbligazioni, egli vi supplirà a suo giudizio e secondo la sua coscienza.

                                                   

III) Potendosi dare il caso che i R.P. della Compagnia di Gesù dopo edito il legato che ho fatto ad essi non potessero fare ciò che da me è stato prescritto cosicchè si averà per il caso della riunione del dominio utile al dominio diretto nella persona del direttorio, dichiaro di nuovo essere mia volontà che le entrate diverse in quell'intervallo di tempo siano d'intera appartenenza de suddetti Padri Gesuiti, e adempiuti gli obblighi imposti ai medesimi, ed il pagamento dei carichi.

                                                     

IV) Tutte le cose mobili di ogni specie (eccettuati però i denari , le cartelle, i titoli di credito in generale, i diamanti, le gioje, l'oro, l'argento, e le cose preziose) delle quali non ho disposto particolarmente, o non avrò altrimenti disposto in special modo al tempo della mia morte, sono, e rimangono comprese nel legato della mia casa in Milano al n. 1565, fatto all'articolo 32. per rispetto a ciò che si troverà nella prefata mia casa di abitazione , e per rispetto poi alle cose mobili che si troveranno in Gerenzano ( sempre fermi stanti le eccezioni qui sopra indicate)  sono, e rimangono comprese nel legato fatto ai R.P. della Compagnia di Gesù, tranne quelle delle quali per sorte, avessi già disposto o fossi per disporre particolarmente in altro modo.

                                                     

V) Ordino e voglio che tutti i paramenti usati, arredi sacri, vasi di metallo indorati, inargentati, candelieri e candelabri d'argento, e piccioli vasi di porcellana, e di bronzo, e calici e vasi d'argento e datasi ad uso della Chiesa rimangono in uso perpetuo alla Cappella pubblica di mia proprietà intitolata a S.to Matteo alla Panchetta in Milano, e semmai succedesse (il che Dio non voglia) che per un accidente qualunque venisse tolta quella cappella all'uso religioso cui serve, ordino, e voglio che tutte le predette cose, come pure tutte le masserizie della predetta cappella o già Oratorio di S.to Matteo alla Panchetta passino in uso alla nuova Chiesa di Robecchetto della quale si parla nell'art. 51. del mio testamento, in uso perpetuo dlla medesima.

                                                     

VI) Lascio l'annuo legato perpetuo di sei sacchi di frumento nostrale, e di sei brente di vino di Robecchetto od almeno del distretto XIV di Cuggiono ai Padri Mendicanti del primo convento che sarà stabilito entro due anni dopo la mia morte in Milano, o in quella parte della diocesi di Milano che ora è sotto il dominio austriaco, ordinando siccome in fatti ordino, e voglio, che il presente legato sia, e rimanga estinto ipso facto in quello stesso momento nel quale i prefati religiosi mendicanti legatarj cessassero d'abitare il suddetto convento o per fatto di principio ed in qualsivoglia altro modo, ovvero cessino di abitarlo come religiosi mendicanti, vestiti dell'abito del loro instituto, e vivendo secondo la loro regola e come veri fratti perciò che del presente legato non debbano godere che i frati; se per altro passati dieci anni infra quello della mia morte non si fosse aperto alcun convento di frati mendicanti nella Diocesi di Milano, come è detto di sopra, ordino, e voglio che il presente legato perpetuo sia trasferito al primo convento di mendicanti che nell'indicato spazio di tempo sarà stato aperto nella diocesi di Como, di Lodi, di Bergamo, di Pavia, di Crenma, e di Cremona, ed in difetto al convento di Somasca.

                                                     

VII) Lascio al S.r Conte Giacomo Mellerio tutti i miei scritti, pregandolo che ne commetta l'esame a qualche dotto e pio sacerdote per farne poi quell'uso che dall'esaminatore sarà reputato conveniente, fermo stabile però che nel caso di pubblicazione per le stampe sia tralasciato il mio nome, o qualunque altra cosa che lo potesse far subbodorare.

 Esprimo poi il mio desiderio che quelli tra i miei lavori che sono in qualche modo architettati, siano compiuti, e corretti da qualche uomo di vaglia , se ciò sarà per essere giudicato utile alla nostra Santa Religione Cattolica Apostolica Romana, cui sarà dato un premio per la sua fattica.

                                                      

VIII) Agli obblighi da me imposti ai Padri Gesuiti nel nominarli usufruttuarj perpetui delle mie terre poste nel comune di Gerenzano , ed uniti, aggiungo le seguenti obbligazioni cioè che qualunque edificio, o bonificazione che fosse per essere fatta in qualunque tempo su detti fondi debba reputarsi parte del dominio diretto, e tale che i detti edifici e bonificazioni debbano appartenere al Direttorio senza alcun compenso verso chi che sia se si averasse il caso che l'usufrutto si congiungesse al dominio diretto nella persona del Direttorio.

Sott. Federico Fagnani

                                                        

IX) Lascio alla Sig.ra Maria Arosio per la quale ho molta stima ed amicizia cinquanta fiorini all'anno finchè campa raccomandandomi nelle sue orazioni.

                                                         

X) Dichiaro che la carta scritta  in Firenze di cui si fa motto all'art. 59. del mio testamento fu da me lacerata oggi g.no 4. dicembre 1838 in Milano.

                                                         

XI) I Paramenti sacri non ancora andati i uso che si troveranno nella mia Casa di Milano, e che non fanno parte del corredo del mio Oratorio di S.to Matteo alla Panchetta, siano destinati alla nuova Chiesa di Robecchetto per la quale li ho fatti fare.

                                                         

XII) Vista la perizia del S.r Architetto Allovisetti, e considerato che la fornace di Robecchetto somministrerà gratis i mattoni occorrenti, che già è pronta una notabile quantità di sassi adunati a tal uopo; che i boschi di Robecchetto dovranno somministrare il legname che abbisognerà tranne quello di larice e di pecchia, che sono già preparate varie suppellettili  per servizio dell'altare, riduco a cento mille lire di Milano, le lire cento cinquanta mille da me destinate nell'art. 51. del mio testamento per l'effettuazione di quanto nel prefato articolo fu da me ordinato.

Sott. Fagnani

                                                             

XIII) Lascio a Felicita vedova del defunto mio cocchiere Alessandro Genè centottantalire di Milano all'anno sua vita durante per aiutarla a pagare il fitto di casa invece dell'alloggio.

                                                              

XIV) Gli usufruttuarj, contemplati negli art. 32. del mio testamento, e nel primo, e quarto articolo del presente codicillo faranno, unitamente col mio esecutore testamentario, overo colla persona, o le persone che saranno dal medesimo delegante, l'inventario descrittivo di tutte le cose mobili, ed immobili delle quali ho lasciato ad esse il perpetuo usufrutto nel modo, e sotto le condizioni e gli obblighi da me agli medesimi imposti, per guaranzia dell'interesse del Direttorio, volendo io però che un tale inventario si faccia amichevolmente senza intervento di alcuna autorità, senza formali perizie. Dichiaro poi che il dominio diretto delle mie case e beni di cui l'utile dominio spetta alle persone da me indicate nel prefato articolo trentadue del mio testamento  come pure al I° e 4°  del codicillo, è da me legato, e disposto a favore dell'Augustissimo e Piissimo Direttorio de miei beni di Gerenzano indicato nel primo articolo di q.sto codicillo, la Maestà del Re di Sardegna.

                                                               

XXI) Lascio a chi avrà in custodia a pubblica utilità le mie stampe in rame, delle quali ho fatto parola all'art. 31. del mio ultimo testamento, il godimento del livello attivo perpetuo di mia proprietà di annue lire seicentosettantacinque , o come in fatti sulla casa in Milano indicata dal n. civico 480. nel vicolo di S.to Vito al Pasquirolo, a ciò che sia speso nella compra di stampe d'ogni specie d'Autori nati avanti il secolo decimo nono di qualche merito mancanti alla suddetta collezione anteponendo quelle dei secoli decimo quinto, e decimo sesto, e comprendendo nella compera anche i libri Filografici, i miei fatti in piastre metalliche, con gli altri lavori analoghi a gemine tarsie, e simili, che servano alla storia dell'arte dell'intaglio, e dell'incisione.

                                                               

XXII) Qualunque dubbio che fosse per nascere intorno alle cose ordinate, e scritte nel presente codicillo, sarà inappellabilmente sciolto, e definitivamente .., dall'esecutore testamentario, come se egli stesso fosse il testatore.

                                                

XXIII) Lascio al Convento dei Frati Minori conventuali di Bergamo trecento lire austriache all'anno durante i dieci anni immediatamente successivi a quello della mia morte, ed al Padre Angelo Bigoni al presente Ministro Generale del preffato ordine sei mille lire di Milano per soccorrere qualche convento dei più bisognosi, e con ciò annullo le disposizioni dell'art. 34. del mio testamento.

Fiat voluntas tua sicut in acelo et in terra.

In Te Domine speravi non confundar in aeternum

                                                

XXIV) Lascio alla Sig.ra Marchesa Rosales N.ò duecento oncie d'argento in attestato della mia stima ed amicizia.

                                                 

XXV) Se all'Ingegnere Carlo Berra mio segretario piacesse di prendere stanza in Firenze in tal caso il legato di lire tre mille all'anno vita sua natural durante che io gli ho lasciato nel mio testamento sarà invece di tremille franchi.

Fiat voluntas tua sicut in Caelo et in terra.

In Te Domine speravi non confundar in aeternum.

Sott. Federico Fagnani

Pubblicato q.sto g.no 17 8bre 1840 avanti questo Tribunale Civile di prima Istanza

Presenti S.E. il Conte Mellerio  del Notaio Sormani

 

                                                Decreto

Sull'istanza 29 andante n. suddetto di S. Ecc.a il Sig.r Conte Melerio Giacomo, e del S.r Cav.e Gianbattista Monticelli Strada in concorso della Nobile S.ra Antonia Fagnani Arese.

Visto il testamento 7 febbraio e 24 marzo 1838, ed i successivi codicilli del Sig. M.e Federico Fagnani resodi defunto in questa Città nel g.no andante.

Quest. I.R. Tribunale di I. Istanza civile dichiara ..(omissis).

 

Robecchetto, Gerenzano ed i Marchesi Fagnani

La cappella del Marchese Fagnani

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