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Gerenzanoforum
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Il Testamento del Marchese Federico Fagnani
Nota di GerenzanoForum: da
questo testamento traspare il carattere dell'uomo ed i cambiamenti
epocali che si stavano avvicinando. Federico Fagnani era un
uomo molto colto, religioso e cosciente della sua
posizione sociale. Era consapevole che con lui si estingueva la
famiglia nobile dei Fagnani. Il marchese era anche
molto attaccato a Gerenzano ed alla sua gente, infatti volle essere
sepolto nel nostro cimitero.
(Nella foto degli anni '20 si vede il portone
del palazzo con ancora lo stemma nobiliare appeso)
Il testo:
Oggi, giorno
7 Feb°. del'anno di nostra salute milleottotrentotto qui in Milano
Io Federico,
figlio del fu marchese Giacomo e della fu marchesa Costanza Fagnani, nata
Brusati, legittimi consorti, comincio a scrivere questo mio testamento in
nome della Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, di cui
invoco l'assistenza, acciò che nula io scriva in questo testamento che non
torni a onore e gloria di Dio ed a vantaggio del mio prossimo Amen.
I° )
Lascio ad
Angelo Citti, il quale quasi da quarant'anni mi serve con singolare fedeltà
ed affetto, tre mila lire all'anno finchè campa, il mio spoglio (vestiario
n.d.r.) secondo l'uso, ed una conveniente abbitazione in altra delle mie
case sia di città che di campagna a sua elezione.
2° )
Lascio ad
Alessandro Genè mio cochiere due lire al giorno, ed una lira al giorno a sua
moglie, finchè campano, e quindici soldi al giorno alla loro figlia finchè
campa dopo la morte dei suoi genitori, e due stanze alla Felicita finchè
campa, senza pagamento.
3° )
Lascio a
Natale Prevani (?) mio servitore il salario finchè campa ed alla moglie di
lui la metà delle provvisioni di suo marito in caso di vedovanza volendo
ella poi tornare a Firenze gli saranno pagate seicento lire per una navetta
e gli sarà pagato il salario in Firenze senza alcun incomodo, od alcun
scapito per questa sua.
4° )
A Giuseppe
Colombo che ora mi serve come fattore di villa a Gerenzano lascio seicento
lire all'anno finchè campa, e la metà a Giuseppina sua moglie se rimarrà
vedova senza obblighi.
5° )
Lascio a
Maria Radaelli ed a Giuseppe Ar..iselli, sempre che siano ancora al mio
servizio al tempo della mia morte la metà dei loro salari dopo sei anni di
servizio, e dopo dodici anni l'intero salario.
6° )
Lascio all'Ing.
Carlo Berra mio segretario tremille lire all'anno finchè campa i quali
saranno pagati senza alcuna perdita od incomodo in qualunque luogo d'Italia
ove gli piacesse d'andare a stabililirsi di più gli si dia il libretto della
cassa di risparmio che già da più anni ha in deposito.
7° )
Lascio al
Rag. Natale Contini seicenti lire all'anno finchè campa, e dopo dodici anni
di servizio lascio invece l'intiera provisione di milleduecento lire.
8° )
Lascio poi a
tutti quelli altri che fossero per essere stabilmente a miei servizi
domestici al tempo della mia morte una gratificazione di due o sei mesi di
salario a arbitrio del mio esecutore testamentario a ciascuno.
9° )
Lascio a
Monsignor Bernardino Buracco ottocento lire all'anno finchè campa in
attestato della mia stima, amicizia e gratitudine.
10° )
Lascio al
Sacerd. Costantino Garavaglia trecento lire all'anno finchè dimorerà in
Gerenzano oltre ad un conveniente alloggiamento nelle mie case dopo la morte
del M. Rev.do Luigi Garavaglia Prevosto.
11° )
Lascio al
Marc. Ercole Brusati seicento lire all'anno, finchè campa.
Tutte le
suddette pensioni vitalizie dovranno essere pagate sempre anticipatamente di
tre mesi in tre mesi in buone monete d'oro, o d'argento al corso della
piazza nel giorno che s'effettuerà ciascun pagamento ed intieramente cioè
senza alcuna diminuzione per .. tutto la lira di Milano è quella di cui nel
presente testamento faccio in uso senza nominarla.
12° )
Lascio alla
Sign. Catella vedova del defunto mio Rag. Vitaliano settecento lire all'anno
finchè campa, metà del quale assegnamento sarà dato dopo la sua morte alle
sue figlie sino al loro collocamento in matrimonio.
13° )
Lascio a
Giovanni Fontana ed a Lorenzo Ronchi finchè campano la pensione di cui
godono da qualche tempo.
14° )
Lascio a
Clementina Roncari Stelina, della quale sono stato tutore, cento lire
all'anno per il Santo Natale, fin che campa.
15° )
Lascio al
Sacerdote Pietro Zezi Parroco di Santa Maria Secreta in Milano cento
zecchini per una messa da requiem e gli chiedo scusa dell'asprezza con la
quale una volta l'ho trattato per l'effetto di imprudenti suggestioni.
16° )
Lascio al
Sacerdote Antonio Rimoldi coadiutore del Duomo e Pietro Campi Prefetto del
Santuario della Madonna presso Saronno trecento lire per ciascuno per una
volta tanto pregandoli di celebrare per me una messa di requiem ed inoltre
al primo i miei quattro orologi d'oro.
17° )
Lascio lo
stesso legato, cioè 300 lire al sacerdote Gio Citti con la stessa preghiera.
18° )
Lascio alla
Signora Contessa Maria vedova Casati e Luigia Carcano nata Marchesa Olivazzi
cento oncie d'argento per ciascuna in attestato della mia particolare stima
e amicizia.
19° )
Lascio in
contrassegno della mia stima ed amicizia al Signor Marchese Giac. Palavicini
dello Stato un mobile a sua scelta fra quelli del mio uso.
20° )
Lascio allo
stesso titolo la mia più bella calamariera d'argento al Conte Pompeo Litta
Biumi e la mia pendola di bronzo dorato con due figure in piedi alla
Contessa di lui consorte.
21° )
Lascio al
Conte Giacomo Mellerio per mia memoria un orologio che raffigura una sveglia
sopra cui è un telegrafo pregandolo che lo tenga nella sua stanza da letto.
22° )
Lascio a mia
sorella Antonia come segno del mio affetto i diamanti dei quali non avrò
altrimenti disposto ed a mio cognato e di lei marito una spilla fermata d'un
diamante contornato pure di diamanti.
23° )
Lascio a
Francesco Arese mio nipote, a Federico Cotta di .. ed alla di lui sorella
miei pronipoti cinquecento oncie d'argento per ciascuno, ed al pronipote
Federico, mio figlioccio lascio di più ogni mia suppellettile d'argento
della quale non avrò disposto, o non disporrò diversamente.
24° )
Lascio al
Gent. Parroco di Santa Maria alla Porta mille lire all'anno per dieci anni
successivi immediatamente a quello della mia morte, coll'obbligo le
elemosine già in corso per mio conto.
25° )
Lascio in
dono all'Oratorio di S. Carlo in Porta Romana il denaro di cui mi è
debitore.
26° )
Lascio ai
Padri Fettebenefratelli di Milano i miei vini imbottigliati d'ogni specie
per uso de malati, e dei convalescenti del loro ordine cui professo
particolare stima e rispetto.
27° )
Lascio alla
Chiesa di Gerenzano mille lire, a quella di Robeccheto settecento lire, a
quella di Castellanza 500 lire, a quella di Borghetto Lodigiano altrettante,
a quella di Malvaglio 300 e altrettanti a quella di Rescalda da spendersi in
arredi sacri, e principalmente in biancheria, e non altrimenti.
28° )
Lascio alla
Chiesa Parocchiale della Castellanza la detta casa colonica di mia proprietà
posta in quel comune al n..... a ciò che sia ceduta a suo tempo alla Casa
Brambilla affinchè sia effettuata a spese dei sign. Brambilla
l'ingrandimento della piazza davanti la Chiesa secondo il disegno già fatto
dal Sign. Ing. .erichetti, e qualora l'ingrandimento della suddetta piazza
non venisse effettuato entro sei anni dopo quello della mia morte la casa
sarà venduta all'asta a profitto delle figlie della carità di porta
Vercellina.
29° )
Lascio alla
Chiesa Prepositurale di Gerenzano distr. IV di Saronno già comune già
rammostrata di sopra la casa colonica di mia proprietà in Gerenzano al n...
e già da molti anni affittata a quel Rev. Prevosto, in perpetuo usufrutto
sott'obbligo di pagare a chi di ragione un canone annuo di un fiorino, e di
far dare la benedizione col SS. Sacramento tutti i venerdì dell'anno in
perpetuo.
30° )
Lascio alla
Parrocchiale di Robecchetto il dominio utile della Chiesa che sarà edificata
a mie spese in quel comune e in fino tanto che la Chiesa Parrocchiale sarà
conservata al culto cattolico, e il dominio utile della pezza di terra
chiamata il Ronco posto nel prefato comune al n.... di mappa, per la quale
pagherà al Direttorio un fiorino all'anno.Estinta poi la linea mascolina del
mio erede, cui lascio il dominio diretto, ed il giuspatronato pieno ed
intero di prefata terra e chiesa co suoi annessi, anche il suddetto
giuspatronato e diretto dominio passerà agli Arcivescovi di Milano, ai quali
lascio tutti i miei giuspatronati nonchè il diritto di conferire le doti da
me istituite qui sotto.
31° )
Lascio tutti
i miei libri di cui non avrò altrimenti disposto,ed i quali non sono le
edizioni identiche tra quelli della Biblioteca Ambrosiana, alla preffata
Biblioteca ed i scaffali che li contengono, insieme alle mie stampe in rame,
monete, medaglie antiche e moderne d'ogni specie, carte geografiche e quadri
(tranne quelli che sono in luogo sacro) ed in generale ogni oggetto, ossia
prodotto delle arti del disegno, a ciò che vi siano diligentemente
custoditi, in uso perpetuo degli abitatori di Milano.Lascio poi
nominativamente alla prefata Biblioteca, ed allo stesso fine, tutte le
edizioni ... I° nel secolo XV detti volgarmente quatro contisti II dei
Manuzi volgarmente ... III dal Bodoni, dal Didot, dal Baskerville, e dal ...
IV quelle originali ad infuori del .. (illeggibile) quelle cum notis,
variorum originali, e finalmente tutti i libri considerati come varj dai
Bibliografi più riportati, compresa anche una collezione di .ominiani
possedendone io due quasi parallele.
Lascio poi
alla prefata Biblioteca quindici mille lire per le spese del decente
collocamento delle suddette cose. Se poi la Biblioteca Ambrosiana non
volesse, e non potesse accettare il legato, sottentrerà nei suoi diritti la
Biblioteca di S. Marco di Venezia ed a questa sottentrerà in ogni evento la
Biblioteca del Seminario di Padova e finalmente la Biblioteca Laurenziana
di Firenze.
32° )
Lascio alle
figlie della Carità l'uso e l'usufrutto perpetuo delle case che io posseggo
in Milano e sott'obbligo di aprire una nuova casa del loro ordine nella mia
casa situata nella contrada di S. M. Fulcorina (?) in Milano al n. 2565
entro lo spazio di cinque anni, infra quello della mia morte al qual fine
lascio pure alle preffate religiose anche l'usufrutto perpetuo delle case, e
delle terre di mia proprietà che un tempo appartenevano ai Padri della
Paregnana, e furono venduti dalla Nazione dopo la loro soppressione,
dichiarando, siccome dichiaro esser mia volontà , che passati i cinque anni
prescritti di sopra, si debba considerare annichilato il presente legato
per ogni effetto ulteriore; data però al mio esecutore testamentario la
facoltà di prolungare di tre anni il termine sopra prefisso, e qualora vi
sia un ben fondato motivo di farlo passati poi gli otto anni
infruttuosamente, entrerà in luogo, ragione, e stato delle figlie della
Carità quella società di religiose dedite all'educazione ed istruzione delle
fanciulle, che parrà debitamente d'essere in grado di adempiere debitamente
le pie intenzioni del presente lascito.
33° )
Lascio a
S.E. il Cardinal Giacomo Luigi Brignoli venti mille scudi denari (20000)
pregando che gli piaccia farne quell'uso che gli sarà da me altrove
indicato. Laddove poi trascorso l'intero anno successivo a quello in cui
accadrà la mia morte, S. Eminenza fosse ancora nell'ignoranza dei miei
desideri, in tal caso bramo che l'Eminenza S. faccia del denaro a lui legato
quell'uso che giudicherà il migliore a vantaggio della nostra Santa
Religione Cattolica, Apostolica Romana della quale è zelantissimo.
34° )
Lascio al
Padre Angelo Bigoni Provinciale dei Padri minori conventuali del Regno
Lombardo Veneto, et Istria et Dalmazia dieci mille lire per soccorrere il
convento di Bergamo, e quello di Venezia, e se altri ve n'ha più de suddetti
bisognoso di soccorso a di lui giudizio ed arbitrio assoluto,
raccomandandomi alle orazioni di lui, e dei suoi Religiosi.
35° )
Assolvo i
miei contadini dal pagamento della metà del fitto nell'anno della mia morte,
ovvero nell'anno immediatamente successivo a quello ( se mai avessero già
pagato il fitto nell'anno in cui accadrà la mia morte) ritenuto in essi
l'obbligo di pagare l'altra metà puntualmente.
36° )
Lascio
trenta fasci di legna forte all'anno in perpetuo al Cappellano del Santuario
della B.M.V. dei Miracoli presso Saronno più avanzato in età, col peso di
recitare ogni anno sei messe da morte all'altare della Madonna in suffragio
dell'anima mia; e lo stesso lascio al Sacerdote Pietro Campi attuale
Prefetto di quel Santuario collo stesso peso.
37° )
Voglio, ed
ordino che siano date ogni anno in perpetuo sei doti, ciascuna d'una sovrana
d'oro da lire austriache quaranta, ad altrettante fanciulle di buoni
costumi, e perite nella dottrina cristiana, i cui genitori siano
esclusivamente lavoratori di terra, non posseggano nè case, nè terre, nè
livelli, nè anzi altra rendita fissa in proprio, cioè di famiglia, che non
esercitano alcuna arte, nè alcun traffico, sottoposto, o non sottoposto a
tassa e che inoltre siano nate, e domicigliate almeno da venti anni nei
comuni di Gerenzano, Robecchetto con Malvaglio, e Castellanza con
Castagnate, e delle quali doti tre si daranno in Gerenzano, due in
Robecchetto con Malvaglio, ed una a Castellanza con Castegnate. Le doti
saranno conferite: I alle orfane di genitori ; 2 alle orfane di padre; 3
alle orfane di madre; 4 a quelle fanciulle che avranno un notabile difetto
del corpo, purchè sia tale da non nuocere nè alla sanità, nè al vigore del
corpo, dovranno inoltre sposare i giovani, che abbiano compiuto il ventesimo
secondo dell'età loro, ovvero che siano esenti dalla coscrizione militare.
Ordino di più che quelle fanciulle di Gerenzano alle quali, in forza della
presente disposizione, saranno conferite le doti suddette, abbiano diritto
ad un aumento di dote di un mezzo sovrano d'oro se si mariteranno con
persone dimoranti almeno da dodici anni nel comune stesso.
In parità
poi di circostanze saranno anteposte le contadine dei miei successori nelle
mie proprietà di Gerenzano. Saranno poi escluse da ogni partecipazione al
presente legato le fanciulle che avranno lavorato nelle manifatture di
cotone, e di qualunque altra specie, eccettuate le sole filande della seta,
e filatoji.
38° )
Lascio ad
ogni contadino di Gerenzano, senza alcuna distinzione, e che sarà privo
della vista, o di un braccio, o di una gamba, ovvero dell'uso di uno di tali
membri, in ogni tempo a venire, dodici staja di grano turco, sei di segale,
e sei di miglio all'anno, purchè siano domicigliati in Gerenzano almeno da
venti anni in detto comune, e che l'infermità, od imperfezione, sia
sopravvenuta dopo che saranno domicigliati nel prefato comune; che non sia
l'effetto di causa viziosa, che sappia bene la dottrina cristiana, e che il
loro contegno sia sempre stato da buon cristiano. Saranno sei, al più, le
persone che godranno contemporaneamente di questi legati.
39° )
Lascio a
tutte le contadine di Gerenzano che hanno compito, o compiranno in ogni
tempo avvenire il settantesimo anno dell'età loro dodici staja di grano
turco, sei di segale, sei di miglio all'anno per il rimanente della loro
vita sotto le seguenti condizioni: che siano domicigliate in Gerenzano da
venticinque anni almeno; che siano sempre state meramente lavoratrici di
terra in senso stretto; che non abbiano rendita di fonte alcuna; che siano
sempre state di buoni costumi; e che sappiano bene la dottrina. Il numero di
quelle che potranno godere contemporaneamente di questo legato non sarà mai
più di nove, dico nove per volta.
40° )
Lascio un
simil legato, e sotto le stesse condizioni a sei figlie dopo il quarantesimo
anno dell'età loro, finchè non si mariteranno e se in Gerenzano non si
trovasse il predetto numero di donne ancora nubili della predetta età sia al
tempo della mia morte, sia in ogni altro frutto di tempo, sottentreranno nei
loro diritti altre donne vedove, ed anco donne maritate le quali per effetto
di gravi malattie croniche, da due medici fermativamente dichiarate
incurabili, siano incapaci di qualunque lavoro faticoso, purchè di buoni
costumi, ed addotrinate nella religione cattolica.
41° )
Lascio in
perpetuo alle donne abitanti stabilmente in Gerenzano una mezza libbra di
pane di frumento, ed altrettanta carne di manzo al giorno durante i trenta
giorni immediatamente successivi al giorno del parto, ossia durante i primi
trenta giorni del loro puerperio, sotto l'espressa condizione, che per tutto
il suddetto tempo non vadano a lavorare alla campagna, e che allattino se
possano farlo la loro prole, ed ordinando siccome ordino espressamente, che
sia dato il pane e la carne in ispecie, e non mai in danaro od altrimenti;
perciocchè altrimenti non sarebbe conseguito il fine del presente legato.
42° )
Lascio agli
abitanti di Gerenzano l'uso del laghetto per abbeverare le bestie e lavare,
ed altri usi domestici, riservato in ogni altra cosa al mio erede il diritto
di proprietà che gli appartiene, e specialmente quello di servirsene per
l'irrigazione.
43° )
Ordino
parimenti che sia continuato l'uso di bagni nel modo in cui si pratica già
da qualche anno.
44° )
Lascio a
ciascuno dei due Cappellani pro tempore di S. Carlo e di S. Giacomo a
Gerenzano, l'ultimo dei quali è obbligato a celebrare la Messa festiva nella
cappella di S. Gerolamo alla Fagnana, lascio legato di sei brente di vino
prodotto dal paese, quattro secchi di frumento, due sacchi di legumi, un
sacco di ravizzone, due pesi di legna ..., trenta fasci di legna forte,
cento fascine forti, duecento fascinotti di viti, ed un fiorino d'argento
effettivo di elemosina per ogni messa festiva, ciò nei giorni di precetto.
Proibisco poi assolutamente di sostituire alle derrate il loro prezzo,
volendo assolutamente, e siccome voglio, che siano consegnate in natura, e
che non siano in nessun tempo, come dicesi, convenzionate. Il qual legato è
sottoposto alle seguenti condizioni, le quali tutte dovranno essere adempite
per godere del medesimo, cioè: che i prefati cappellani dimorino realmente
in Gerenzano nelle case a loro destinate, e che in Gerenzano celebrino la S.
Messa tranne la festiva che deve essere celebrata alla Fagnana dal
Cappellano di S. Giacomo, che confessino, amministrino gli altri
sacramenti,, visitino gli infermi, assistano i moribondi, spieghino il
vangelo, facciano la dottrina, ed assistano e cooperino alle funzioni di
Chiesa qualunque volta ne saranno richiesti da quel Parroco preposto.In caso
poi di malattia di necessaria assenza temporale e breve da Gerenzano saranno
obbligati di far recitare a loro carico le messe festive e in luogo da altri
sacerdoti. Proibisco assolutamente di conferire le suddette cappellanie
migliorate dal presente legato, ad altri che a sacerdoti, od al più diaconi
prossimi al presbiterato, i quali abbiano fatto l'ntero corso teologico nei
seminarj di Milano, di Bergamo, e di Como, non come esterni ma come
convittori, e che siano confessori; ordino inoltre che il presente legato
sia conferito alle figlie della Carità della casa di S. Matteo alla
Panchetta in porta Vercellina per tutto quel tempo con il quale o per
effetto di mancanza di cappellano o vogliano dirsi sedi vacanti, ovvero per
negligenza del cappellano non fossero non fossero adempiuti gli obblighi che
io ho imposti, e che sono il corrispettivo del presente legato.
45° )
Lascio il
medesimo legato alli sacerdoti che in ogni tempo avvenire dimoreranno in
Robecchetto per adempiere il legato di Messe Fagnani, e Barbavara, con
questa differenza che non sarà obbligato a far ciò che dal Parroco gli sarà
richiesto, atteso che una tale dipendenza sarebbe inconcigliabile con quanto
venne ordinato dalle prefate institutrici della predetta opera pia, ma
dovranno non pertanto essere in grado di farlo, cioè di confessare, far
dottrina, predicare, siccome io desidero vivamente che facciano, e
caldamente gli esorto a fare; e spero che faranno per molti titoli. Essi poi
saranno i rettori della mia chiesa di Robecchetto, della quale avranno in
consegna le suppellettili tutte, e della quale avranno la più gran cura,
siccome si deve fare della casa del Signore.
46° )
Le
disposizioni pie contenute negli articoli 38.39.40. del presente testamento
a favore degli abitanti di Gerenzano sono estese, e saranno applicate, anche
a quegli di Robecchetto con Malvaglio, e di Castellanza con Castegnate, con
questa sola differenza che per ogni tre persone beneficiabili a Gerenzano ve
ne saranno solamente due a Robecchetto con Malvaglio, ed una alla
Castellanza con Castegnate.
47° )
Lascio alla
fondazione Leopoldina di Vienna d'Austria per le Missioni, due milla lire
all'anno per i primi dieci anni infra quello della mia morte, lite mille
cinquecento ognuno dei dieci anni immediatamente successivi al primo
decennio, e lire mille all'anno per il terzo, ed il quarto decennio dopo la
mia morte, e lire cinquecento all'anno per il quinto, ed ultimo decennio che
compirà il mezzo secolo dopo la mia morte.
48° )
Lascio ai
Il. Conti Cavarjs (?) benemeriti fondatori di un luogo pio in Venezia mille
lire all'anno per ognuno dei venti anni immediatamente successivi a quelli
della mia morte, ovvero corrispondenti capitali valutato con la regola dei
vitalizj a loro piacimento; il qual capitale in tal caso sarà pagato in due
eguali rate entro il primo, e secondo anno immediatamente successivo alla
mia morte.
49° )
Lascio a
Giuseppe Raimondi mio fattore della Castellanza il denaro di cui mi è
rimasto debitore nei conti del S. Martino 1836.
50° )
Tutti i miei
libri che non saranno compresi nel legato da me ordinato nell'articolo 31.
del presente testamento a favore della Biblioteca Ambrosiana di Milano, e
dei quali non disporrò altrimenti saranno dati in uso ai frati mendicanti
dei conventi che si apriranno successivamente negli Stati Italiani della
Casa d'Austria, Dalmazia e Tirolo a seconda dei loro bisogni a ricognizione
dei rispettivi Padri Provinciali; fermo stante che non si daranno più di due
mille volumi per convento. A tale che accadendo la sospensione dei conventi,
o la dispersione dei frati, i libri torneranno là donde partiranno a
disposizione del venerando collegio di Propaganda Fide di Roma là dove siano
inutili pel primitivo oggetto.
I prefati
libri, e carte geografiche, saranno trasportati a Gerenzano dopo la mia
morte cola custodia fino alla loro intiera distribuzione.
51° )
Voglio, ed
ordino, che sia edificata a Robecchetto, distretto di Cuggiono, Prov. di
Milano, una Chiesa intitolata alla Madonna delle Grazie secondo il disegno
da me approvato, e sottoscritto, del quale sarà inventore il S. Architetto
Aluisetti che ho scelto a tal uopo, e fisso centocinquanta mille lire di
Milano per le spese della Fabbrica, e per la compera di tutto ciò che si
richiede alla celebrazione dei divini ufficj, e sacre funzioni, compreso un
organo proporzionato alla Chiesa, il tutto a giudizio del mio esecutore
testamentario, al quale particolarmente è commessa l'effettuazione di questa
mia disposizione fino al suo termine. Se la Chiesa, al tempo della mia morte
fosse già compiuta, e fornita di tutto, la presente disposizione sarà di
sua natura nulla, e di nessun effetto, senza che sia mestieri (?) di altra
revoca o annullazione; e se la Chiesa fosse principata si dedurrà dalle
centocinqua mille lire il denaro già speso, il tutto a giudizio dei miei
esecutori testamentarj, ai quali particolarmente è commessa l'effettuazione
di questa mia disposizione fino al suo terminare. Se per accidente qualunque
il disegno da me fatto non si trovasse alla mia morte, e che la Chiesa non
fosse principiata, che Dio non voglia, i miei esecutori testamentarj
penseranno anche al disegno; procurando di non discostarsi dalle mie idee a
questo particolare, che son note a più d'uno.
52° )
In tutta
quella parte poi della mia eredità, ossia del mio patrimonio, del quale non
ho già disposto, o non avrò altrimenti disposto al tempo della mia morte,
sia in questo stesso testamento sia nei successivi codicilli ... od altre
tali aggionte che fossi per fare alle presenti disposizioni di ultima
volontà, instituisco mio erede, o miei eredi, quella persona, o quelle
persone, la quale, o le quali per disposizione delle vigenti leggi mi
sarebbero succedute se cioè non le avessi espressamente instituite eredi, la
quale instituzione però è fatta sotto la condizione assoluta, e, come
dicesi, sine qua non, che il detto mio, o i detti miei eredi, approvino ed
accettino in tutte, ed in ciascuna delle sue parti, e senza la più piccola
eccezione o restrizione il presente mio testamento. E senza prettendere
cosa alcuna oltre a ciò di che, per effetto di questo mio testamento, ho
disposto a loro beneficio, sostituendo ad esso, o ad essi, siccome
sostituisco in caso di non adempimento della detta condizione come miei
Eredi quanto al diminio utile il luogo pio della Stella di Milano, il luogo
Pio Trivulzio, pure di Milano, e le figlie della Carità di S. Matteo alla
Panchetta di Mlano, in parti eguali, e col diritto reciproco di successione,
e quanto al dominio diretto S.M. il Re di Sardegna, cui come direttorio
apparterrà il diritto di disporre in perpetuo di didici posti in ciascuna
delle predette tre pie comunità.
53° )
Nomino poi
Esecutori testamentarj il Signor Conte Giacomo Mellerio, Commendatore
dell'Ordine di Leopoldo, ed il Signor Conte Antonio Greppi, Cav.e e Commend.
dell'Ordine di S. Giuseppe di Toscana, conferendo ai medesimi, siccome ad
essi effettivamente conferisco, tutte le facoltà che si sono giammai
conferite, e che si possano conferire ad esecutori testamentarj, e
precisdamente la facoltà di risolvere con giudizio assoluto, inappellabile,
e definitivo ogni e qualunque dubbio che per sorte nascesse
sull'intelligenza, e sul modo di esecuzione del presente testamento, e dei
codicilli che lo seguiranno, dichiarando a questo proposito, siccome
dichiaro formalmente essere mia espressa volontà che qualunque dubbio fosse
per nascere intorno alle disposizioni sia di pubblica, sia di privata
beneficenza, ed utilità, contenute nel presente testamento e suoi
codicilli, sia sempre risoluto nel senso il più favorevole sia alla persona
beneficata, sia alle opere pie, o di pubblica utilità da me fondate. Ordino
inoltre che essi e egli ( gli esecutori testamentarj) prendano possesso
della mia eredità, rompano i sigilli, aprano le casse, ritirino ed esaminino
le mie carte di ogni specie, ed operino in tutto ciò,e per tutto ciò, come
se egli o gli stessi fossero il mio o i miei eredi; al quale, od ai quali
consegneranno quanto quanto sarà dovuto entro l'anno immediatamente
successivo a quello nel quale accadrà la mia morte senza che siano obbligati
e rendere conto di cosa alcuna. I prefati esecutori testamentarj
amministreranno tutta quella parte della mia sostanza che non è dovuta
all'erede od agli eredi miei per tutto quel tempo che si richiederà
all'intera funzione di tutto ciò che è stato disposto, ed ordinato da me
nel presente testamento o lo farò nel codicilli, senza dar conto a chi che
sia della loro gestione. Se gli esecutori testamentari, o l'esecutore
testamentario o non potesse o non volesse assumersi un tal incarico, io
sostituisco ad esso, od ad essi: I. Il S.r Conte Gio Batt. Monticelli
Strada, Ciambellano Imperiale, II. Il S.r M.e Uberto Crivelli, III Il S.r
M.e Giuseppe Palavicini della Stato Ciambellano Imperiale e Comm. della
Corona di Ferro, IV Il S.r Conte Carlo Ottavio Castiglioni, V. Il S.r Conte
Giorgio Giulini della Porta, VI. Il S.r Conte Pompeo Litta Biumi.
54° )
Proibisco
qualunque specie di pompa funeraria in Chiesa sia fora di Chiesa sia in
Milano come in qualunque altro luogo. Nella solita cartella che si pone
sulla porta della Chiesa il dì delle esequie sarà scritto soltanto il mio
nome e cognome con la parola Requiem. Che se al mio erede in occasione della
mia morte paresse di dare un segno dei suoi sentimenti religiosi, lo prego
di non farlo in altro modo .... mia con la distribuzione di elemosine e col
provvedere ad infermi incurabili ed ai poveri vergognosi indicati dai
Parroci della mia e della sua parrocchia di città. Ordino che le mie
spoglie mortali siano sepolte nel cimitero di Gerenzano, .. che ciò non
incontri grave ostacolo, nel quale sarà messa la sola lapide sulla quale si
leggerà: Federici Fagnani mortales .. (illeggibile). Orate pro eo. Il mio
desiderio sarebbe che il mio corpo fosse sepolto nella cappelletta del
camposanto, ma se ciò non potrà farsi si ponga più vicino che sarà possibile
alla suddetta cappelletta.
55° )
Ordino che
entro lo spazio di un anno siano recitate in suffragio dell'anima mia
quattro mille messe dai Religiosi mendicanti del Regno Lombardo Veneto, e
del Tirolo, l'elemosina delle quali sarà di un fiorino d'argento,
rimettendone all'arbitrio degli esecutori testamentarj il riparto da farsi
possibilmente a norma tuttavia dei bisogni dei conventi.
56° )
Dichiaro di
nuovo che la lira di Milano è quella in cui saranno pagati i lasciti
ordinati nelle presenti disposizioni di ultima volontà, ad esenzione della
lira italiana ed austriaca, là dove non siano queste epressamente nominate.
57° )
Ordino che
le persone contemplate negli articoli 2.3.5.7. di q.sto testamento
continuino nell'esercizio dei loro rispettivi uffici per i tre anni
immediatamente successivi a quello in cui accadrà la mia morte senza
pretendere cosa alcuna pei loro servizj oltre a quello che ho lasciato ad
essi dando però facoltà ai miei esecutori testamentarj di abbreviare a chi,
e quanto essi crederanno conveniente, il tempo del predetto servizio, come
pure di dare gratificazione ai medesimi a norma delle circostanze.
58 marcato 56 )
Lascio poi i
denari metallici .. che si troveranno dopo la mia morte sia nelle mie casse
di Milano, come in quelle di campagna a il S.r Conte Giacomo Mellerio
pregandolo siccome lo prego (adempiente co medesimi denari le disposizioni
contenute negli articoli 15.16.17.18.27.33.34.48.51. del presente
testamento) che se avanzerà denaro di erogarlo in opere pie ricordando
nella scielta delle medesime le mie particolari brame, e le mie particolari
propensioni a lui ben note, e vietandogli, come espressamente gli vieto, di
far noto a chi che sia quanto Egli si compiacerà di operare in esecuzione
della presente mia disposizione, in mancanza poi o per morte (che Dio non
voglia) o per qualunque altro motivo, il S.r Conte Giacomo Mellerio non
potesse accettare il presente legato, chiamo legatario invece di lui il S.
Conte Ant. Greppi , altro dei miei esecutori testamentarj, ed in mancanza
anco di questi ciascuno degli altri nominati nell'articolo cinquanta due
secondo l'ordine nel quale sono scritti sempre colla prefatta
preghiera.
59 marcato 57 )
La parte
dell'articolo 51 del presente testamento che principia colle parole di: la
Chiesa e che finisce colle parole = il denaro già speso = la qual parte
indicata eziandio da una parentesi, essendo divenuta insignificante tese le
disposizioni dell'art. 56 deve considerarsi come cancellata, e priva di
ogni valore, ed incapace di qualunque effetto.
60 marcato 58 )
Per ultimo
supplico riverentemente la Maestà dell'Imperatore, così del Regno Lombardo
Veneto che si degni, ad onore e gloria di Dio, e della B.V. Maria con
speciale devozione onorata dal'Augustissima e Piissima Casa d'Austria,
nonchè a pubblica e privata utlità, che si degni in via di grazia di
togliere quegli ostacoli che per .. le veglianti leggi opponessero alla
piena, e pronta effettuazione di ogni disposizione contenuta nel prefato
testamento, e nei suoi codicilli, siccome io spero della ... religione e
clemenza della M. Sua alla quale prego di vero cuore ogni bene spirituale, e
temporale.
61 marcato 59 )
Dichiaro
perchè ogni mio testamento, o disposizione qualunque di volontà anteriore al
presente testamento , è da me revocata ed annullata, e dichiarata di nessun
valore essendo mia ferma volontà che questo testamento, vera espressione
della mia ultima volontà sia solo, ed in ogni sua parte eseguito. Se per
altro si troverà, dopo la mia morte, una carta cerulea ora sigillata col mio
stemma, contenente disposizioni di ultima volontà con la data di Firenze,
questa dovrà avere valore , e sortire il suo effetto in tutto ciò che non
farà (o sarà) contrasto alle disposizioni del presente testamento e di
successivi codicilli, cosicchè, tra due diverse disposizioni intorno sia
alla stessa persona, sia allo stesso oggetto, quella si eseguirà che ho
ordinata nel presente atto.
Milano, dì
24 marzo dell'anno di nostra salute mille ottocentotrentotto, f.tt. Federico
Fagnani ho sottoscritto il presente testamento, tutto quanto scritto di
mia mano.
60° )
Assolvo da
ogni rendita di conti il Sr Rag. Natale Contini, quanto i miei Fattori di
Gerenzano, di Robecchetto, e di Castellanza per ciò che riguarda il S.r Rag.
Contini, approvo siccome approvo gli ultimi conti da lui resi fatti il 28
Feb° del corrente anno, nei soliti prospetti mensili delle entrate ed
uscite, e per ciò che riguarda i fattori suddetti approvando gli ultimi
conti resi sino al dì di S. Martino dell'anno 1836.
Desidero che
le mie spoglie mortali rimangano sopra terra tutto quello spazio di tempo
che si potrà anche in via di grazia, salvo il caso della generale
putrefazione, non per superchio amore della vita, ma per orrore del
seppellimento prima della morte.
61° )
Sostituisco
all'articolo 25. che annullo, la seguente disposizione. Lascio all'Oratorio
di S. Carlo in Porta Romana in q.sta città di Milano l'uso del denaro che mi
deve, finchè non avrà ricevuto sia per legato, o dono, sia in qualunque
altro modo una quantità di denaro almeno eguale a quella che mi deve, e
questo accade in una sola volta, ovvero in più volte, ovvero finchè non avrà
cessato di essere quello che è al presente per rispetto al suo fine morale,
e religioso nell'uno e nell'altro dei quali il denaro sarà pagato alle
figlie della Carità di S.t Matteo in Porta Vercellina alle quali lo lascio.
Fiat
voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.
In Te Domine
speravi, non confundar in aeternum.
Incarico il
mio secretario di mettere al fatto delle cose mie il S. Conte Mellerio, mio
primo esecutore testamentario informandolo di quelle cose che ad altri,
fuorchè a lui, sono note.
Lascio cento
francescono all'anno vita sua durante al mio amico, S.r Franc.o Carletti
abitante in Firenze e nativo toscano.
Sott.
Federico Fagnani
Pubblicato
questo giorno 8. 8bre 1840 avanti questo Tribunale Civile, presenti il S.r
Conte Mellerio e il Notaio dr. Sormani.
L.S.
Codicillo al
mio ultimo testamento che infine ha la data del 24 marzo del corrente anno
di nostra salute milleottocento trentotto, che ho incominciato a scrivere
oggi marzo del corrente anno 1838.
I° )
Lascio ai
Padri della Compagnia di Gesù in perpetuo il dominio utile delle mie case,
terre, livelli ed ogni altra cosa stabile da me posseduta nei comuni di
Gerenzano, di Turate, di Rescalda, di Uboldo, di Saronno, e di Rescaldina, e
della quale non ho già disposto, o non avrò disposto diversamente al tempo
della mia morte, del quale dominio utile voglio che i preffati Padri della
Compagnia di Gesù godano pienamente e sicuramente finchè sussistano nel modo
in cui sempre furono, ed in cui sono; a tale che il presente lascito rimane
estinto ipso jure, et facto tosto che i preffati Padri della Compagnia di
Gesù cesseranno per qualunque causa, ed in qualunque modo ciò accada, di
essere un ordine religioso, di seguire la regola del loro santo fondatore in
ogni sua parte essenziale come la seguono al presente, oppure la dove non
adempissero i doveri ad essi Padri imposti in forza del presente legato i
quali doveri sono i seguenti.
I. Di
adempire ciò che io ho ordinato alli articoli
1.2.10.27.36.37.38.39.40.41.42.43.44. del mio ultimo testamento ed anche al
n. 45.46.
2. Di aprire
un Coleggio con convitto di educazione per i possidenti nobili e un altro
simile per i possidenti non nobili nelle provincie austriache d'Italia cioè
nel Regno Lombardo Veneto fuori però della Città di Milano, di Verona, di
Mantova, di Brescia entro uno spazio di tempo non maggiore di dieci anni
infra quello in cui avverrà la mia morte.
Che se i
R.P. della Compagnia di Gesù per legittimi impedimenti non potessero, entro
i dieci anni che succederanno immediatamente a quello in cui avverrà la mia
morte aprire i due Coleggi con convitto d'educazione nel modo in cui fu da
me ordinato, saranno obbligati di mandare ad effetto la fondazione
prescritta in qualche altra parte d'Italia non escluse le isole che ne
dipendono. E se anco una tale disposizione supplementaria potesse non aver
effetto per legittimi ostacoli, ordino, e voglio in q.sto caso, che
stabiliscano delle case professe coleggi del loro ordine nel Regno Lombardo
Veneto, sempre eslcuse le città di Milano, di Mantova, di Brescia, e di
Verona. Finalmente se ciò pure non venisse concesso ai Padri della
Compagnia, in questo estremo caso ordino, e voglio che il prefato utile
dominio dopo i quindici anni immediatamente successivi a quello della mia
morte si congiunga col dominio diretto delle prefate proprietà nella persona
del Direttorio.
In ogni caso
però I Padri della Compagnia di Gesù godranno i frutti, e l'entrata dei
suddetti miei beni d'ogni maniera, finchè non sarà trascorso il decennio
anno, anzi il quindicennio, di cui sopra, sempre perà coll'obbligo preciso
di sopportare pel suddetto tempo i carichi, che ad essi Padri della
Compagnia di Gesù ho imposto, o che sarò per imporre successivamente ai
medesimi.
3. I Padri,
più volte nominati dovranno condurre e mantenere in buono stato la Cappella
ossia l'Oratorio di S.to Giacomo presso Gerenzano, quella di S. Girolamo
alla Fagnana, e quella di S. Carlo nella Chiesa Prevostale di Gerenzano,
benchè io abbia disposto del giuspatronato di quelle cappellanie ed a favore
di altri.
4. I Padri
Gesuiti si dovranno astenere dall'affittare in tutto o in parte la
possessione di Gerenzano ad altri che ai medesimi lavoratori della terra,
ossia ai contadini, esclusi sempre i così detti affitti a denaro fatti a
favore dicesi degli fittajoli generali, e dovranno di più (astenersi dal)
discostarsi, ammesso che sarà possibile, dal sistema d'amministrazione da me
particato, quanto meno alla sostanza.
5.
Desidero poi ardentemente che i Padri Gesuiti (se ciò non ripugna alla loro
regola), facciano sì che la mia villa di Gerenzano divenga un ospizio, o
residenza per i vecchi, gli infermi, ed i convalescenti del loro ordine.
6. Il denaro
che sopravanzerà al bisogno dei due coleggi con convitto de quali ho
ordinato l'instituzione sarà addopperato nell'instituire uno, o più case
proffesse del loro ordine, da loro detti coleggi nel Regno Lombardo Veneto,
nell'Istria, o nella Dalmazia, escluse sempre le città nominate di sopra od
anche nel Tirolo Italiano.
7. Lascio
poi il dominio diretto di tutti i prefati beni alla Maestà del Re di
Sardegna, alla quale porgo rispettosissima istanza acciò che non solo si
degni accettare il predetto dominio diretto, ma eziandio le piaccia (nel
caso che al dominio diretto si unisca anco il dominio utile dei suddetti
beni, sia per non accettazione, sia per rinunzia, sia per estinzione
generale o particolare dell'attuale ordine dei Gesuiti, sia per qualunque
altro accidente in forza del quale i Padri Gesuiti cessassero di godere
dell'utile dominio più volte indicato) che piaccia in tal caso alla Maestà
sua di conservare i detti beni e di farne l'uso analogo religioso, al più a
quelli cui in origine sono stati da me destinati.
L'amministrazione di q.sta parte della mia sostanza rimarrà nelle mani del
mio esecutore testamentario tutto il tempo che sarà necessario per l'intera
effettuazione delle cose da me ordinate, ed avrà particolare cura che senza
veruno induggio, con ogni puntualità, siano effettuate le beneficenze delle
quali si fa cenno anche nel presente codicillo sotto i loro numeri
rispettivi e con linee indicate.
Milano, 11
aprile 1838.
II )
Semai il mio
esecutore testamentario scoprisse qualche mio debito, qualunque fosse per
esserne la natura, lo pagherà col denaro della mia cassa, e se credesse che
avessi scarsamente remunerato le persone verso le quali ho delle
obbligazioni, egli vi supplirà a suo giudizio e secondo la sua coscienza.
III )
Potendosi
dare il caso che i R.P. della Compagnia di Gesù dopo edito il legato che ho
fatto ad essi non potessero fare ciò che da me è stato prescritto cosicchè
si averà per il caso della riunione del dominio utile al dominio diretto
nella persona del direttorio, dichiaro di nuovo essere mia volontà che le
entrate diverse in quell'intervallo di tempo siano d'intera appartenenza de
suddetti Padri Gesuiti, e adempiuti gli obblighi imposti ai medesimi, ed il
pagamento dei carichi.
IV )
Tutte le
cose mobili di ogni specie (eccettuati però i denari , le cartelle, i titoli
di credito in generale, i diamanti, le gioje, l'oro, l'argento, e le cose
preziose) delle quali non ho disposto particolarmente, o non avrò altrimenti
disposto in special modo al tempo della mia morte, sono, e rimangono
comprese nel legato della mia casa in Milano al n. 1565, fatto all'articolo
32. per rispetto a ciò che si troverà nella prefata mia casa di abitazione ,
e per rispetto poi alle cose mobili che si troveranno in Gerenzano ( sempre
fermi stanti le eccezioni qui sopra indicate) sono, e rimangono comprese
nel legato fatto ai R.P. della Compagnia di Gesù, tranne quelle delle quali
per sorte, avessi già disposto o fossi per disporre particolarmente in altro
modo.
V )
Ordino e
voglio che tutti i paramenti usati, arredi sacri, vasi di metallo indorati,
inargentati, candelieri e candelabri d'argento, e piccioli vasi di
porcellana, e di bronzo, e calici e vasi d'argento e datasi ad uso della
Chiesa rimangono in uso perpetuo alla Cappella pubblica di mia proprietà
intitolata a S.to Matteo alla Panchetta in Milano, e semmai succedesse (il
che Dio non voglia) che per un accidente qualunque venisse tolta quella
cappella all'uso religioso cui serve, ordino, e voglio che tutte le predette
cose, come pure tutte le masserizie della predetta cappella o già Oratorio
di S.to Matteo alla Panchetta passino in uso alla nuova Chiesa di
Robecchetto della quale si parla nell'art. 51. del mio testamento, in uso
perpetuo dlla medesima.
VI )
Lascio
l'annuo legato perpetuo di sei sacchi di frumento nostrale, e di sei brente
di vino di Robecchetto od almeno del distretto XIV di Cuggiono ai Padri
Mendicanti del primo convento che sarà stabilito entro due anni dopo la mia
morte in Milano, o in quella parte della diocesi di Milano che ora è sotto
il dominio austriaco, ordinando siccome in fatti ordino, e voglio, che il
presente legato sia, e rimanga estinto ipso facto in quello stesso momento
nel quale i prefati religiosi mendicanti legatarj cessassero d'abitare il
suddetto convento o per fatto di principio ed in qualsivoglia altro modo,
ovvero cessino di abitarlo come religiosi mendicanti, vestiti dell'abito del
loro instituto, e vivendo secondo la loro regola e come veri fratti perciò
che del presente legato non debbano godere che i frati; se per altro passati
dieci anni infra quello della mia morte non si fosse aperto alcun convento
di frati mendicanti nella Diocesi di Milano, come è detto di sopra, ordino,
e voglio che il presente legato perpetuo sia trasferito al primo convento di
mendicanti che nell'indicato spazio di tempo sarà stato aperto nella diocesi
di Como, di Lodi, di Bergamo, di Pavia, di Crenma, e di Cremona, ed in
difetto al convento di Somasca.
VII )
Lascio al
S.r Conte Giacomo Mellerio tutti i miei scritti, pregandolo che ne commetta
l'esame a qualche dotto e pio sacerdote per farne poi quell'uso che
dall'esaminatore sarà reputato conveniente, fermo stabile però che nel caso
di pubblicazione per le stampe sia tralasciato il mio nome, o qualunque
altra cosa che lo potesse far subbodorare.
Esprimo poi
il mio desiderio che quelli tra i miei lavori che sono in qualche modo
architettati, siano compiuti, e corretti da qualche uomo di vaglia , se ciò
sarà per essere giudicato utile alla nostra Santa Religione Cattolica
Apostolica Romana, cui sarà dato un premio per la sua fattica.
VIII )
Agli
obblighi da me imposti ai Padri Gesuiti nel nominarli usufruttuarj perpetui
delle mie terre poste nel comune di Gerenzano , ed uniti, aggiungo le
seguenti obbligazioni cioè che qualunque edificio, o bonificazione che fosse
per essere fatta in qualunque tempo su detti fondi debba reputarsi parte del
dominio diretto, e tale che i detti edifici e bonificazioni debbano
appartenere al Direttorio senza alcun compenso verso chi che sia se si
averasse il caso che l'usufrutto si congiungesse al dominio diretto nella
persona del Direttorio.
Sott.
Federico Fagnani
IX )
Lascio alla
Sig.ra Maria Arosio per la quale ho molta stima ed amicizia cinquanta
fiorini all'anno finchè campa raccomandandomi nelle sue orazioni.
X )
Dichiaro che
la carta scritta in Firenze di cui si fa motto all'art. 59. del mio
testamento fu da me lacerata oggi g.no 4. dicembre 1838 in Milano.
XI )
I Paramenti
sacri non ancora andati i uso che si troveranno nella mia Casa di Milano, e
che non fanno parte del corredo del mio Oratorio di S.to Matteo alla
Panchetta, siano destinati alla nuova Chiesa di Robecchetto per la quale li
ho fatti fare.
XII )
Vista la
perizia del S.r Architetto Allovisetti, e considerato che la fornace di
Robecchetto somministrerà gratis i mattoni occorrenti, che già è pronta una
notabile quantità di sassi adunati a tal uopo; che i boschi di Robecchetto
dovranno somministrare il legname che abbisognerà tranne quello di larice e
di pecchia, che sono già preparate varie suppellettili per servizio
dell'altare, riduco a cento mille lire di Milano, le lire cento cinquanta
mille da me destinate nell'art. 51. del mio testamento per l'effettuazione
di quanto nel prefato articolo fu da me ordinato.
Sott.
Fagnani
XIII )
Lascio a
Felicita vedova del defunto mio cocchiere Alessandro Genè centottantalire di
Milano all'anno sua vita durante per aiutarla a pagare il fitto di casa
invece dell'alloggio.
XIV )
Gli
usufruttuarj, contemplati negli art. 32. del mio testamento, e nel primo, e
quarto articolo del presente codicillo faranno, unitamente col mio esecutore
testamentario, overo colla persona, o le persone che saranno dal medesimo
delegante, l'inventario descrittivo di tutte le cose mobili, ed immobili
delle quali ho lasciato ad esse il perpetuo usufrutto nel modo, e sotto le
condizioni e gli obblighi da me agli medesimi imposti, per guaranzia
dell'interesse del Direttorio, volendo io però che un tale inventario si
faccia amichevolmente senza intervento di alcuna autorità, senza formali
perizie. Dichiaro poi che il dominio diretto delle mie case e beni di cui
l'utile dominio spetta alle persone da me indicate nel prefato articolo
trentadue del mio testamento come pure al I° e 4° del codicillo, è da me
legato, e disposto a favore dell'Augustissimo e Piissimo Direttorio de miei
beni di Gerenzano indicato nel primo articolo di q.sto codicillo, la Maestà
del Re di Sardegna.
XXI )
Lascio a chi
avrà in custodia a pubblica utilità le mie stampe in rame, delle quali ho
fatto parola all'art. 31. del mio ultimo testamento, il godimento del
livello attivo perpetuo di mia proprietà di annue lire
seicentosettantacinque , o come in fatti sulla casa in Milano indicata dal
n. civico 480. nel vicolo di S.to Vito al Pasquirolo, a ciò che sia speso
nella compra di stampe d'ogni specie d'Autori nati avanti il secolo decimo
nono di qualche merito mancanti alla suddetta collezione anteponendo quelle
dei secoli decimo quinto, e decimo sesto, e comprendendo nella compera anche
i libri Filografici, i miei fatti in piastre metalliche, con gli altri
lavori analoghi a gemine tarsie, e simili, che servano alla storia dell'arte
dell'intaglio, e dell'incisione.
XXII )
Qualunque
dubbio che fosse per nascere intorno alle cose ordinate, e scritte nel
presente codicillo, sarà inappellabilmente sciolto, e definitivamente ..,
dall'esecutore testamentario, come se egli stesso fosse il testatore.
XXIII )
Lascio al
Convento dei Frati Minori conventuali di Bergamo trecento lire austriache
all'anno durante i dieci anni immediatamente successivi a quello della mia
morte, ed al Padre Angelo Bigoni al presente Ministro Generale del preffato
ordine sei mille lire di Milano per soccorrere qualche convento dei più
bisognosi, e con ciò annullo le disposizioni dell'art. 34. del mio
testamento.
Fiat
voluntas tua sicut in acelo et in terra.
In Te Domine
speravi non confundar in aeternum
XXIV )
Lascio alla
Sig.ra Marchesa Rosales N.ò duecento oncie d'argento in attestato della mia
stima ed amicizia.
XXV )
Se
all'Ingegnere Carlo Berra mio segretario piacesse di prendere stanza in
Firenze in tal caso il legato di lire tre mille all'anno vita sua natural
durante che io gli ho lasciato nel mio testamento sarà invece di tremille
franchi.
Fiat
voluntas tua sicut in Caelo et in terra.
In Te Domine
speravi non confundar in aeternum.
Sott.
Federico Fagnani
Pubblicato
q.sto g.no 17 8bre 1840 avanti questo Tribunale Civile di prima Istanza
Presenti
S.E. il Conte Mellerio del Notaio Sormani
Decreto
Sull'istanza
29 andante n. suddetto di S. Ecc.a il Sig.r Conte Melerio Giacomo, e del S.r
Cav.e Gianbattista Monticelli Strada in concorso della Nobile S.ra Antonia
Fagnani Arese.
Visto il
testamento 7 febbraio e 24 marzo 1838, ed i successivi codicilli del Sig.
M.e Federico Fagnani resodi defunto in questa Città nel g.no andante.
Quest. I.R.
Tribunale di I. Istanza civile dichiara ..(omissis).
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Robecchetto, Gerenzano ed i Marchesi Fagnani
La cappella del Marchese Fagnani
Vai alle foto del palazzo del marchese |
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